21.6.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 158/11
Impugnazione proposta il 7 aprile 2008 dalla Fosham Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 29 gennaio 2008, causa T-206/07, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-141/08 P)
(2008/C 158/16)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Fosham Shunde Yongjian Housewares & Hardware Co. Ltd (rappresentanti: M. J.-F. Bellis, avvocato, M. G. Vallera, barrister)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Vale Mill (Rochdale) Ltd, Pirola Spa, Colombo New Scal Spa, Repubblica italiana
Conclusioni della ricorrente
—
annullare la sentenza impugnata;
—
accogliere le medesime conclusioni formulate nell'ambito del procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado nella causa T-206/07, ossia annullare il regolamento (CE) n. 452/2007 (1) nella parte in cui si applica alla ricorrente;
—
condannare il Consiglio al pagamento delle spese sostenute dinanzi al Tribunale e alla Corte.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso.
Con il primo motivo, la ricorrente censura al Tribunale di non aver risposto al primo motivo di annullamento da essa sollevato, rigettando quest'ultimo sulla base di una constatazione manifestamente contraria ai documenti del fascicolo, ossia che la discussione concernente l'interpretazione dell'art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base (2) e del punto 44 della sentenza del Tribunale 14 novembre 2006, causa T-138/02, Nanjing Metalink/Consiglio (Racc. pag. II-4347) sarebbe priva di rilevanza. Infatti, come lo avrebbe rilevato il Consiglio stesso nel suo controricorso, è proprio perché la Commissione ha ritenuto che le condizioni necessarie a modificare la soluzione iniziale, come spiegate nella citata sentenza, non erano soddisfatte che essa ha modificato la sua conclusione definitiva che concedeva alla ricorrente lo status di impresa operante in economia di mercato. Pertanto, il Tribunale avrebbe fondato il suo ragionamento su constatazioni inesatte e allo stesso tempo avrebbe omesso di pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base e sulla questione se tale articolo permetta o meno alla Commissione di cambiare, durante il procedimento, la sua posizione iniziale riguardo alla concessione o meno dello status di impresa operante in economia di mercato.
Con il suo secondo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha concluso erroneamente che la violazione dei suoi diritti della difesa, eppure riconosciuti e constatati da tale giudice, non può comportare l'annullamento del regolamento impugnato per il motivo che non esisterebbe alcuna possibilità che il procedimento amministrativo avrebbe potuto condurre ad un risultato differente. La discussione concernente l'interpretazione dell'art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base e del punto 44 della citata sentenza Nanjing Metalink avrebbe, infatti, giocato un ruolo determinante nel procedimento amministrativo e, se la Commissione si fosse conformata alle esigenze procedurali dell'art. 20, n. 5, del regolamento di base, la ricorrente avrebbe potuto utilmente far valere la propria interpretazione dell'art. 2, n. 7, lett. c), del regolamento di base.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 23 aprile 2007, n. 452, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di assi da stiro originarie della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina (GU L 109, pag. 12).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995, n. 384, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).
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