5.7.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 171/16
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Spagna) il 15 aprile 2008 — Real Sociedad de Fútbol S.A.D., Nihat Kahveci/Consejo Superior de Deportes, Real Federación Española de Fútbol
(Causa C-152/08)
(2008/C 171/28)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Parti
Ricorrente: Real Sociedad de Fútbol S.A.D., Nihat Kahveci
Resistente: Consejo Superior de Deportes, Real Federación Española de Fútbol
Questioni pregiudiziali
«Se l'art. 37 [del Protocollo addizionale 23 novembre 1970 (1)] all'Accordo di associazione CEE-Turchia (2), firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 e adottato con decisione del Consiglio della CEE 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (…) osti a che una federazione sportiva applichi a un atleta professionista cittadino turco, come quello della causa principale, regolarmente impiegato da una società calcistica spagnola, una normativa in forza della quale le società possano utilizzare nelle competizioni in ambito nazionale solo un numero limitato di giocatori provenienti da Stati terzi non appartenenti allo Spazio economico europeo».
(1) Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con decisione del Consiglio 23 dicembre 1963, 64/732/CEE (GU 1964, 217, pag. 3685; CE 11/01, pag. 18).
(2) Protocollo addizionale firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles e concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2760 (GU L 293, pag. 1; CE 11/01, pag. 213).
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