5.7.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 171/18
Impugnazione proposta il 15 aprile 2008 da Isabella Scippacercola e Ioannis Terezakis avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) emessa il 16 gennaio 2008, causa T-306/05: Isabella Scippacercola e Ioannis Terezakis/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-159/08 P)
(2008/C 171/31)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Isabella Scippacercola e Ioannis Terezakis (rappresentanti: B. Lombart, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni delle ricorrenti
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Rimuovere la sentenza del Tribunale di primo grado, emessa nella causa T-306/05 Isabella Scippacercola e Ioannis Terezakis/Commissione delle Comunità europee che respinge la loro domanda di annullamento della decisione 2 maggio 2005, adottata a norma dell'art. 7, n. 2, del regolamento CE della Commissione 7 aprile 2004, n. 773 (1) notificata ai ricorrenti il 6 febbraio 2008, con la quale la Commissione rifiuta di avviare un'indagine approfondita sugli oneri eccessivi imposti dal nuovo Athens International Airport di Spata, che assume una posizione dominante per quanto riguarda:
a)
Oneri per la sicurezza dei passeggeri
b)
Oneri per attrezzature aeroportuali per i passeggeri
c)
Oneri per servizi di parcheggio per le automobili
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Condannare la Commissione alle spese relative al presente procedimento e a quello dinanzi al Tribunale di primo grado.
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti deducono che il Tribunale di primo grado ha omesso di accertare che la Commissione, non procedendo all'esame degli oneri imposti dall'AIA con quelli imposti in altri aeroporti europei non operanti in regime di concorrenza ai fini dell'art. 82 CE, ha violato la normativa comunitaria quale risultante dalla sentenza nella causa 27/76, United Brands/Commissione e ha violato il diritto comunitario non avendo accertato che la Commissione, in primo luogo, non ha preso in considerazione tutti gli elementi di fatto esistenti all'epoca in cui venne adottata la impugnata decisione come richiesto nella sentenza Ufex e a./Commissione, causa C-119/97, e ha fondato, in secondo luogo, la decisione impugnata su errori materiali, in modo da risultare così viziata da errore manifesto di valutazione e eccesso di potere.
Viene sostenuto che il Tribunale di primo grado è incorso in errore di diritto non avendo rilevato che la Commissione è incorsa in errore di valutazione, nel considerare che i controlli di sicurezza non costituivano attività economica, e che i servizi di parcheggio autovetture non costituivano un mercato pertinente ai sensi dell'art. 82 CE.
In relazione all'asserito errore di diritto circa l'applicazione di un onere per attrezzature aeroportuali ai passeggeri più elevato per i voli intracomunitari e interregionali, che per i voli nazionali, e l'applicazione ai passeggeri di voli di linea di oneri per le attrezzature aeroportuali e di oneri per la sicurezza che non vengono applicati ai passeggeri di voli charter, i ricorrenti sostengono che il Tribunale di primo grado ha omesso di accertare che la Commissione avesse rinunciato ad assicurare che il principio di non discriminazione non fosse stato violato dal comportamento dell'AIA.
Viene infine sostenuto che il Tribunale di primo grado non ha dichiarato che la Commissione si è discostata da diritti e procedure consolidate in primo luogo, per non avere preso in considerazione le cifre esposte dai ricorrenti tratte da fonti ufficiali, che mostrano livelli di prezzi praticati dall'AIA eccessivamente elevati, in secondo luogo, procedendo ad un confronto tra gli oneri di SPATA e quelli percepiti in altri aeroporti europei che sono irrilevanti ai sensi dell'art. 82 CE, e, in terzo luogo, procedendo ad una richiesta di informazioni all'AIA, dove, tra l'altro, ha omesso di procedere all'esame dei costi di costruzione dell'aeroporto e dell'incorporazione delle spese e dei costi esposti dall'AIA.
(1) Regolamento (CE) della Commissione 7 aprile 2004, n. 773, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 123, pag. 18).
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