21.6.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 158/13
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 21 aprile 2008 — Laszlo Hadadi (Hadady)/Csilla Marta Mesko, in Hadadi (Hadady)
(Causa C-168/08)
(2008/C 158/20)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: Laszlo Hadadi (Hadady)
Convenuta: Csilla Marta Mesko, in Hadadi (Hadady)
Questioni pregiudiziali
1)
Se l'art. 3, n. 1, lett. b), [del regolamento (CE) n. 2201/2003] (1) debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui i coniugi possiedano, al tempo stesso, la nazionalità dello Stato del giudice adito e quella di un altro Stato membro dell'Unione europea, debba prevalere la nazionalità dello Stato del giudice adito.
2)
In caso di risposta negativa alla questione precedente, se tale disposizione debba essere quindi interpretata nel senso che, nell'ipotesi in cui i coniugi possiedano entrambi due nazionalità di due Stati membri, essa individui la nazionalità prevalente tra le due in questione.
3)
In caso di soluzione negativa alla questione precedente, se si debba ritenere che la detta disposizione consenta ai coniugi un'opzione supplementare, potendo essi adire, a loro scelta, l'uno o l'altro dei giudici dei due Stati membri di cui possiedano entrambi le rispettive nazionalità.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1).
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