5.7.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 171/24
Ricorso proposto il 25 aprile 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica portoghese
(Causa C-171/08)
(2008/C 171/36)
Lingua processuale: il portoghese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Montaguti, P. Guerra e Andrade e M. Telles Romão, agenti)
Convenuta: Repubblica portoghese
Conclusioni della ricorrente
—
Dichiarare che la Repubblica portoghese, mantenendo diritti speciali dello Stato e di altri enti pubblici nella Portugal Telecom S.A, attribuiti in connessione con azioni privilegiate (golden shares) dello Stato nella Portugal Telecom S. A., è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 56 e 43 CE.
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Condannare Repubblica portoghese alle spese.
Motivi e principali argomenti
Lo Stato portoghese è titolare di 500 azioni privilegiate (golden shares) nella Portugal Telecom S.A. (PT). Dette azioni conferiscono allo Stato il diritto di veto relativamente alle delibere di elezione dell'Assemblea generale, di elezione del Presidente del Collegio sindacale e del revisore contabile ufficiale, di esecuzione dei risultati dell'esercizio, di modifica dello statuto, di aumento del capitale, di limitazione e soppressione di diritti privilegiati, di emissione di obbligazioni e di altri valori immobiliari, di fissazione degli obiettivi generali e dei principi fondamentali della politica sociale, di definizione dei principi generali di politica di partecipazione alle società, di autorizzazione per la modifica della sede e di autorizzazione all'acquisto di azioni rappresentative di più del 10 % del capitale sociale da parte di azionisti che esercitano, direttamente o indirettamente, attività concorrenti con società in rapporto di controllo con la PT. e il diritto di veto relativamente a un terzo degli amministratori, ivi incluso, necessariamente, il presidente del Consiglio di amministrazione.
Secondo la Commissione, tali diritti di veto costituiscono restrizioni alla circolazione del capitale e alla libertà di stabilimento. Tali misure costituiscono un ostacolo all'investimento diretto nella PT, un ostacolo all'investimento di portafoglio e un ostacolo all'esercizio della libertà di stabilimento.
Detti diritti speciali dello Stato costituiscono misure statali, atteso che le azioni privilegiate non discendono dalla regolare applicazione del diritto delle società.
Le dette golden shares non sono connesse con legittimi obiettivi di interesse generale e, segnatamente, con gli obiettivi dedotti dallo Stato portoghese, in particolare, la sicurezza e l'ordine pubblico, la manutenzione delle reti di distribuzione via cavo e in rame e la manutenzione degli esercizi all'ingrosso e al dettaglio nella PT, la concessione di servizio pubblico, il modello di regolazione del mercato delle telecomunicazioni e l'eventuale perturbazione nel mercato di capitali.
In ogni caso, lo Stato portoghese viola il principio di proporzionalità, atteso che le misure di cui è causa non sono adeguate per garantire la realizzazione degli obiettivi perseguiti e eccedono quanto necessario per conseguire gli obiettivi medesimi.
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