2.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 197/4
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgerichts (Germania) il 29 aprile 2008 — Khoshnaw Abdullah/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-177/08)
(2008/C 197/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrente: Khoshnaw Abdullah
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Questioni pregiudiziali
1)
Se l'art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE (1), debba essere interpretato nel senso che — a prescindere dall'art. 1, lett. C), n. 5, secondo periodo, della Convenzione sullo statuto dei rifugiati 28 luglio 1951 (Convenzione di Ginevra) — lo status di rifugiato si estingua già nel momento in cui venga meno il fondato timore del rifugiato stesso di essere perseguitato, ai sensi dell'art. 2, lett. c), della direttiva, in base al quale il riconoscimento sia stato concesso e non sussistano altri motivi di timore di persecuzione ai sensi dello stesso art. 2, lett. c).
2)
In caso di soluzione negativa al quesito sub 1): se la cessazione dello status di rifugiato ai sensi dell'art. 11, n. 1, lett. e), della direttiva, presupponga inoltre che nello Stato di cui il rifugiato è cittadino,
a)
sussista un soggetto che offra protezione ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva e, in tal caso, se sia al riguardo sufficiente che l'offerta di protezione sia resa possibile solo con l'ausilio di truppe multinazionali,
b)
il rifugiato non sia esposto a danno grave ai sensi dell'art. 15 della direttiva, in base al quale possa beneficiare della protezione sussidiaria ai sensi del successivo art. 18, e/o
c)
le condizioni di sicurezza siano stabili e le condizioni di vita generali garantiscano i requisiti minimi di sussistenza.
3)
Se, nella fattispecie in cui le precedenti circostanze, in base alle quali sia stato riconosciuto all'interessato lo status di rifugiato, siano venute meno, nuove differenti circostanze che integrino una situazione di persecuzione
a)
debbano essere valutate sulla base del criterio di probabilità, applicabile ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato ovvero se nei confronti dell'interessato debba essere applicato un criterio differente,
b)
debbano essere valutate in considerazione delle agevolazioni probatorie previste dall'art. 4, n. 4.
(1) GU L 304, pag. 12.
Full & Egal Universal Law Academy