2.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 197/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank's-Gravenhage (Paesi Bassi) il 29 aprile 2008 — Latchways plc e Eurosafe solutions BV/Kedge Safety Systems BV e Consolidated Nederland BV
(Causa C-185/08)
(2008/C 197/10)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank's-Gravenhage
Parti
Ricorrenti: Latchways plc e Eurosafe Solutions BV
Convenute: Kedge Safety Systems BV e Consolidated Nederland BV
Questioni pregiudiziali
1)
Se i sistemi di ancoraggio della classe A1, di cui alla norma EN 795 (intesi per restare durevolmente sul luogo), rientrino esclusivamente nel campo di applicazione della direttiva 89/106/CE (1).
2)
In caso di soluzione negativa della prima questione, se siffatti sistemi di ancoraggio — eventualmente in quanto parti del dispositivo di protezione — rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 89/686/CE (2).
3)
In caso di soluzione negativa della prima e della seconda questione, se, considerando anche l'allegato II della direttiva 89/686/CE, e segnatamente il suo art. 3.1.2.2. — nei riguardi di un dispositivo di protezione personale rientrante nell'ambito di applicazione di detta direttiva — occorra dichiarare che questo dispositivo di protezione di per sé soddisfa le condizioni fondamentali della direttiva stessa, o se al riguardo occorra considerare anche la questione se il sistema di ancoraggio — a cui è collegato il dispositivo di protezione in questione — sia sicuro nelle condizioni di impiego prevedibili, ai sensi dell'allegato II.
4)
Se il diritto comunitario, e segnatamente la direttiva 93/465/CEE (3), consenta che un marchio CE venga apportato facoltativamente su un sistema di ancoraggio di cui alla prima questione, come prova della conformità alla direttiva 89/686/CE e/o alla direttiva 89/106/CE.
5)
Qualora la quarta questione venga risolta del tutto o in parte in senso affermativo, quale procedura occorra rispettare per stabilire siffatta conformità nei riguardi delle direttive 89/686/CEE e 89/106/CEE.
6)
Se la norma EN 795, nei riguardi del sistema di ancoraggio di cui alla prima questione, debba essere considerata come norma di diritto comunitario — che deve essere interpretato dalla Corte di giustizia della CE.
7)
In caso di soluzione affermativa della sesta questione, se la norma EN 795 debba essere interpretata nel senso che il sistema di ancoraggio di cui alla prima questione deve essere testato (da un Notified Body) nelle condizioni di impiego prevedibili (come temperature esterne, circostanze atmosferiche, invecchiamento del sistema di ancoraggio stesso e/o dei materiali con cui è agganciato, rispettivamente della costruzione del tetto).
8)
In caso di soluzione affermativa della settima questione, se esso debba essere testato applicando le restrizioni dell'uso (indicate nelle istruzioni per l'uso).
(1) Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/106/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione (GU L 40, pag. 12).
(2) Direttiva del Consiglio 21 dicembre 1989, 89/686/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale (GU L 399, pag. 18).
(3) Decisione del Consiglio 22 luglio 1993, 93/465/CEE, concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (GU L 220, pag. 23).
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