2.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 197/8
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) l'8 maggio 2008 — TeliaSonera Finland Oyj
(Causa C-192/08)
(2008/C 197/12)
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein hallinto-oikeus
Parti
Ricorrente: TeliaSonera Finland Oyj
Altre parti nel procedimento: Viestintävirasto, iMEZ Ab
Questioni pregiudiziali
1)
Se l'art. 4, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE (1), relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), letto in combinato disposto, da un lato, con i considerando quinto, sesto e ottavo della direttiva e, dall'altro, con gli artt. 8 e 5 della medesima, vada interpretato nel senso che:
1.a)
una normativa nazionale, come l'art. 39, n. 1, della legge sul mercato delle comunicazioni, possa disporre che qualsiasi impresa di telecomunicazioni è obbligata a negoziare l'interconnessione con un'altra impresa di telecomunicazioni e, in caso di soluzione affermativa:
1.b)
l'autorità nazionale di regolamentazione possa ritenere che l'obbligo di negoziazione non è soddisfatto quando un'impresa di telecomunicazioni, che non disponga di un notevole potere di mercato, ha offerto ad un'altra impresa l'interconnessione a condizioni che la stessa autorità giudica del tutto unilaterali e idonee ad ostacolare lo sviluppo di un mercato aperto alla concorrenza a livello dell'utente finale nella misura in cui le stesse condizioni abbiano effettivamente impedito ad altre imprese di offrire ai propri clienti la possibilità di trasmettere comunicazioni multimediali agli utenti finali collegati alla rete delle imprese di telecomunicazioni di cui trattasi e, in caso di soluzione affermativa,
1.c)
l'autorità nazionale di regolamentazione possa obbligare con la propria decisione la menzionata impresa di telecomunicazioni, che non dispone di un rilevante potere di mercato, a negoziare in buona fede sull'interconnessione di servizi di comunicazioni SMS e multimediale tra sistemi di imprese, talché nel corso delle trattative commerciali vengano presi in considerazione gli obiettivi perseguiti attraverso l'interconnessione e le stesse trattative debbano muovere dalla premessa che l'operatività dei servizi SMS e multimediali tra sistemi di imprese possa realizzarsi a condizioni ragionevoli, di modo che l'utente abbia la possibilità di ricorrere ai servizi di comunicazione.
2)
Se sulla valutazione delle questioni summenzionate influisca la natura della rete della iMEZ Ab e la circostanza se la iMEZ Ab vada considerata quale operatore di reti pubbliche di comunicazione elettronica.
(1) GU L 108, pag. 7.
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