2.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 197/10
Ricorso proposto il 14 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica d'Austria
(Causa C-198/08)
(2008/C 197/15)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: W. Mölls, agente)
Convenuta: Repubblica d'Austria
Conclusioni della ricorrente
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a seguito dell'emanazione e del mantenimento in vigore disposizioni legislative in base alle quali i prezzi minimi di vendita per le sigarette e il tabacco da fumo trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette sono fissati dai poteri pubblici, la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 9, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE (1);
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la Repubblica d'Austria è condannata alle spese.
Motivi e principali argomenti
I tabacchi lavorati costituiscono uno dei tre gruppi di prodotti che sono sottoposti a livello comunitario a una normativa armonizzata sulle accise. La direttiva 95/59/CE conterrebbe alcune disposizioni generali applicabili a tutti i tabacchi lavorati e regolerebbe inoltre la struttura dell'accisa sulle sigarette. L'art. 9, n. 1, sancirebbe il principio in base al quale sia il produttore che l'importatore hanno il diritto di fissare liberamente i prezzi massimi dei tabacchi lavorati. Tale disposizione garantirebbe non solo che in tutti gli Stati membri la base imponibile sia retta dagli stessi principi, ma eviterebbe anche che la regolamentazione statale dei prezzi, pregiudicando la concorrenza e il mercato interno, ostacoli la realizzazione degli obiettivi della direttiva.
La normativa introdotta in Austria nel 2006, ai sensi della quale i prezzi minimi per le sigarette e il tabacco da fumo trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette sono prescritti dalle autorità statali, violerebbe la disposizione succitata della direttiva 95/59/CE. La fissazione di prezzi minimi eliminerebbe le differenze di prezzo tra i diversi prodotti che possono essere determinate dai differenti fattori che concorrono alla formazione del prezzo, aumentando direttamente i prezzi di vendita al minuto della gamma dei prezzi più bassi. Un tale meccanismo condurrebbe necessariamente a distorsioni dei flussi commerciali tra gli Stati membri anche se il prezzo minimo, come in Austria, fosse dedotto dai prezzi medi sul mercato.
Tra gli interessi che gli Stati membri possono perseguire nell'esercizio della loro politica commerciale e fiscale si ritrova ovviamente anche l'interesse alla tutela della sanità pubblica. Ciò comprende anche l'obiettivo di mantenere a un livello elevato i prezzi dei prodotti del tabacco. Ma dal momento che gli Stati membri possono soddisfare pienamente tale obiettivo attraverso gli strumenti della tassazione, non sarebbe loro possibile richiamarsi a tali interessi al fine di derogare alla disposizione della direttiva in questione, poiché essi in questo modo pregiudicherebbero il funzionamento del mercato interno.
Secondo la Commissione la tassazione è un mezzo efficace e sufficiente dal punto di vista del prezzo. Gli esempi offerti da altri Stati membri mostrerebbero altresì che i prodotti del tabacco possono subire dei rincari soltanto attraverso la pressione fiscale, dal momento che il livello di tassazione può subire variazioni a piacere verso l'alto al fine di aumentare il prezzo finale, indipendentemente dall'esatto margine di utili delle imprese e/o da quanto queste siano pronte a vendere senza guadagno o addirittura in perdita. Un tale approccio, per il quale l'imposizione fiscale assumerebbe il ruolo di fattore di costo obiettivo, eviterebbe non soltanto gli effetti negativi dei prezzi minimi sulla concorrenza e sul mercato interno, ma anche un altro svantaggio legato ai prezzi minimi e cioè la garanzia dei margini dei produttori del tabacco. Tale effetto non contribuirebbe alla protezione della salute e sarebbe piuttosto controproduttivo. La Commissione è dunque convinta che l'auspicata tutela della sanità pubblica possa essere garantita attraverso una politica fiscale attiva ed efficace senza la necessità di ricorrere ai prezzi minimi incompatibili con l'art. 9 della direttiva 95/59/CE.
(1) GU L 291, pag. 40.
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