2.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 197/10
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 15 maggio 2008 — M. Erhard Eschig/UNIQA Sachversicherung AG
(Causa C-199/08)
(2008/C 197/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof (Austria)
Parti
Ricorrente: M. Erhard Eschig
Convenuto: UNIQA Sachversicherung AG
Questioni pregiudiziali
1)
Se l'art. 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 22 giugno 1987, 87/344/CEE, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (1), debba essere interpretato nel senso che osta ad una clausola, contenuta nelle condizioni generali del contratto di assicurazione di un assicuratore della tutela giudiziaria, che conferisce all'assicuratore, nei casi in cui vi sia un numero elevato di assicurati che hanno subito un danno in conseguenza dello stesso evento (ad esempio l'insolvenza di un'impresa che presta servizi d'investimento mobiliare), il diritto di scegliere un rappresentante legale, limitando così il diritto del singolo assicurato alla libera scelta dell'avvocato (la cosiddetta «clausola relativa al danno di massa»);
2)
Nel caso in cui la questione sub 1) sia risolta in senso negativo, a quali condizioni ricorre un «danno di massa» che, ai sensi (o a completamento) della citata direttiva, consente di attribuire all'assicuratore invece che all'assicurato il diritto di scegliere il rappresentante legale.
(1) GU L 185, pag. 77.
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