15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/20
Impugnazione proposta il 16 maggio 2008 dalla American Clothing Associates SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 28 febbraio 2008, causa T-215/06, American Clothing Associates SA/UAMI
(Causa C-202/08 P)
(2008/C 209/29)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: American Clothing Associates SA (rappresentanti: avv.ti P. Maeyaert, N. Clarembeaux e C. De Keersmaeker)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Conclusioni della ricorrente
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annullare la decisione del Tribunale di primo grado nella parte in cui ha dichiarato che la prima commissione di ricorso dell'UAMI non aveva violato l'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento sul marchio comunitario (1) nell'adottare la sua decisione 4 maggio 2006 (procedimento R 1463/2005-1) nella parte in cui riguarda la registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nella classe 18 «Cuoio e sue imitazioni, articoli in questa materia non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria» e 25 «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;
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condannare l'UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente solleva un unico motivo a sostegno della sua impugnazione, vertente sulla violazione dell'art. 7, n. 1, lett. h), del regolamento sul marchio comunitario in combinato disposto con l'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi del 20 marzo 1883 per la protezione della proprietà industriale, come rivista e modificata (2). Tale motivo si basa, essenzialmente, su quattro argomenti.
Con il primo argomento, la ricorrente contesta alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto della pertinenza della funzione essenziale di un emblema di Stato per valutare la portata della tutela accordata a un emblema. Infatti, un emblema di Stato richiamerebbe i simboli dell'identità e della sovranità di uno Stato, concepiti in base a un linguaggio artistico e a una scienza ben precisa, relativi agli stemmi. Non si potrebbe negare dunque la registrazione di un qualsiasi emblema come marchio o elemento di un marchio se non nel caso in cui esso sia suscettibile di ledere l'identità o la sovranità di uno Stato. Per contro, la semplice riproduzione come elemento di un marchio di un segno simile a un emblema di Stato che non presenti affatto caratteristiche araldiche ovvero ne presenti poche non sarebbe tale da incidere sulla funzione essenziale di tale emblema.
Con il secondo argomento, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver tenuto conto della pertinenza delle caratteristiche araldiche di un emblema di Stato dichiarando che sono possibili varie interpretazioni artistiche di uno stesso emblema a partire dalla medesima descrizione araldica. Secondo la ricorrente, l'art. 6 ter, n. 1, lett. a), della Convenzione di Parigi e la nozione d'«imitazione dal punto di vista araldico» mirerebbero infatti a proteggere non il simbolo in quanto tale, ma un'interpretazione artistica ben precisa o un'opera grafica specifica, che deriva dall'applicazione delle regole che disciplinano l'arte e la scienza araldica.
Con il terzo argomento, la ricorrente contesta alla sentenza impugnata di non aver tenuto conto della portata della nozione d'«imitazione araldica» e, così facendo, di fornire un'interpretazione del regolamento sul marchio comunitario e della Convenzione di Parigi che conferirebbe agli Stati interessati un monopolio quasi assoluto su segni che non presentano caratteristiche araldiche ovvero non presentano caratteristiche araldiche molto marcate rispetto alla loro registrazione o utilizzo come elemento di un marchio.
Con il quarto argomento, la ricorrente contesta infine al Tribunale di aver subito escluso in quanto irrilevanti alcune circostanze attinenti al caso di specie, quali la natura delle caratteristiche araldiche di cui si chiede la tutela, l'impressione d'insieme prodotta da un marchio che conterrebbe come elemento un emblema di Stato o un'imitazione di quest'ultimo, la natura della tutela offerta nel paese d'origine dell'emblema di Stato interessato o le condizioni di utilizzo del marchio interessato.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 L 11, pag 1).
(2) Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, n. 11847, pag. 108.
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