15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/21
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Umweltsenat (Austria) il 19 maggio 2008 — Umweltanwalt von Kärnten, altre parti: Kärntner Landesregierung, Alpe Adria Energia SpA
(Causa C-205/08)
(2008/C 209/30)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Umweltsenat
Parti
Ricorrente: Umweltanwalt von Kärnten
Altre parti: Kärntner Landesregierung, Alpe Adria Energia SpA
Questione pregiudiziale
Se la direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (1), concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nella versione della direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE (2), che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE (3), che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia, debba essere interpretata nel senso che uno Stato membro debba prevedere un obbligo di valutazione dei tipi di progetto indicati nell'allegato I della direttiva, e precisamente al n. 20 (costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore a 15 km), con riferimento ad un impianto in programma sul territorio di due o più Stati membri, anche qualora la soglia che determina l'obbligo di valutazione (qui: la lunghezza di 15 km), venga raggiunta o superata non dalla parte dell'impianto situata sul proprio territorio nazionale, ma solo con l'aggiunta delle parti dell'impianto programmate nello Stato o negli Stati confinanti.
(1) GU L 175, pag. 40.
(2) GU L 73, pag. 5.
(3) GU L 156, pag. 17.
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