30.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 223/19
Impugnazione proposta il 22 maggio 2008 da Philippe Guigard avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 11 marzo 2008, causa T-301/05, Guigard/Commissione
(Causa C-214/08 P)
(2008/C 223/31)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Philippe Guigard (rappresentanti: avv.ti S. Rodrigues e C. Bernard-Glanz)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni del ricorrente
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dichiarare l'impugnazione ricevibile;
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 11 marzo 2008, T-301/05;
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accogliere le domande di annullamento e di risarcimento proposte dal ricorrente in primo grado;
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condannare la convenuta in primo grado a tutte le spese riguardanti il ricorso di annullamento e l'impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente deduce essenzialmente tre motivi a sostegno della sua impugnazione.
Con il suo primo motivo, suddiviso in due parti, il ricorrente sostiene anzitutto che il Tribunale è incorso in un'interpretazione erronea della quarta Convenzione di Lomé (1).
L'errore consisterebbe, da un lato, nel fatto che il Tribunale avrebbe dichiarato che ai sensi dell'art. 313, n. 2, lett. k), della Convenzione di Lomé, spetta all'ordinatore nazionale decidere circa l'assunzione di consulenti ed esperti in materia di assistenza tecnica, senza considerare il potere di controllo sul bilancio e sulla gestione dei fondi riconosciuto alla Commissione dalla suddetta convenzione e l'obbligo, che grava sulla suddetta istituzione, di offrire all'ordinatore nazionale un'assistenza tecnica nella negoziazione dei contratti.
Dall'altro lato, l'errore commesso dal Tribunale consisterebbe nel fatto che esso avrebbe dichiarato che la domanda dell'ordinatore nazionale alla Commissione diretta ad ottenere l'approvazione della decisione di rinnovo del contratto di lavoro del ricorrente deve contenere un riferimento esplicito all'art. 314 della Convenzione di Lomé affinché possa decorrere il termine di 30 giorni previsto da tale disposizione, mentre una siffatta esigenza non deriverebbe affatto da tale articolo. Secondo il ricorrente, pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto costatare l'inosservanza di tale termine da parte della Commissione, se avesse interpretato correttamente l'articolo sopra menzionato.
Con il suo secondo motivo, il ricorrente sostiene in seguito che la sentenza impugnata è viziata da un'evidente contraddizione nella sua motivazione, poiché il Tribunale avrebbe dichiarato, per quanto attiene al motivo relativo alla violazione dell'art. 317, lett. a), della Convenzione di Lomé, da un lato, che tale motivo sarebbe tardivo e, dall'altro, che si confonderebbe in sostanza con il motivo relativo alla violazione dell'art. 313, n. 2, lett. k), della stessa convenzione. Secondo il ricorrente, uno stesso motivo non può essere respinto al tempo stesso in quanto irricevibile e infondato.
Con il suo terzo motivo, il ricorrente sostiene infine che il Tribunale ha leso i suoi diritti della difesa in quanto, da un lato, esso non avrebbe considerato tutti gli argomenti sviluppati nel corso dell'udienza e, dall'altro, esso avrebbe snaturato la portata del suo motivo relativo alla violazione dei principi di sollecitudine, di buona amministrazione e di tutela del legittimo affidamento.
(1) Quarta convenzione conclusa fra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e la Comunità economica europea, firmata a Lomé il 15 dicembre 1989 (approvata con la decisione del Consiglio e della Commissione, 25 febbraio 1991, 91/400/CECA, CEE, relativa alla conclusione della quarta convenzione ACP-CEE, GU L 229, pag. 1), come modificata dall'accordo firmato a Maurizio il 4 novembre 1995 (GU 1998, L 156, pag. 3).
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