15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/23
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 22 maggio 2008 — E. Fritz GmbH/Carsten von der Heyden
(Causa C-215/08)
(2008/C 209/33)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: E. Fritz GmbH
Convenuto: Carsten von der Heyden
Questioni pregiudiziali
1)
Se l'art. 1, n. 1, prima frase, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (1), debba essere interpretato nel senso che esso comprende l'adesione di un consumatore ad una società di persone, ad una società commerciale di persone, ad un'associazione o ad una cooperativa, laddove lo scopo dell'adesione non consista in via prioritaria nel divenire socio della società, dell'associazione o della cooperativa, bensì — il che avviene spesso soprattutto nel caso di partecipazione ad un fondo immobiliare chiuso — la partecipazione societaria rappresenti solo una strada alternativa per investire capitali ovvero ottenere prestazioni che costituiscono tipicamente l'oggetto dei contratti sinallagmatici.
2)
Se l'art. 5, n. 2, della direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un effetto giuridico nazionale (previsto dalla giurisprudenza) ai sensi dell'art. 7 della direttiva, in forza del quale una tale adesione effettuata da un consumatore in una situazione di contratto concluso a domicilio comporta, in caso di recesso dall'adesione, l'acquisto, da parte del consumatore che recede, di un diritto nei confronti della società, dell'associazione o della cooperativa alla quota di liquidazione, calcolato facendo riferimento al momento in cui il recesso acquista efficacia, vale a dire una somma corrispondente al valore della sua quota di partecipazione alla società, all'associazione o alla cooperativa al momento della sua uscita, con la (possibile) conseguenza che lo stesso, a causa dell'andamento economico della società, dell'associazione o della cooperativa, ottenga la restituzione di un importo inferiore al valore del suo conferimento ovvero si trovi esposto, nei confronti delle medesime, oltre alla perdita dei conferimenti effettuati, anche ad obblighi di pagamento, in quanto la quota di liquidazione ha un valore negativo.
(1) GU L 372, pag. 31.
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