2.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 197/13
Ricorso presentato il 22 magio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-218/08)
(2008/C 197/23)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e D. Recchia, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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Constatare che la Repubblica italiana, non avendo predisposto piani di emergenza esterni per tutti gli stabilimenti per i quali questi piani sono richiesti, è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 96/82/CE (1) del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, come modificata dalla direttiva 2003/105/CE (2);
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Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.
Motivi e principali argomenti
La direttiva Seveso II persegue la finalità di prevenire gli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e di limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. È di tutta evidenza che la predisposizione dei piani di emergenza esterni è una disposizione fondamentale di tale direttiva: essa permette che in caso di incidente, siano adottate delle misure d'urgenza al fine di limitarne le conseguenze.
L'articolo 11 si applica, in virtù del rinvio effettuato all'articolo 9 e dell'articolo 2 della direttiva, a tutti gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3.
Le autorità italiane confermano con dati di loro provenienza che non tutti gli stabilimenti che dovrebbero essere provvisti di piani di emergenza esterni sono effettivamente provvisti di tali piani.
(1) GU 1997 L 10, pag. 13.
(2) GU L 345, pag. 97.
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