19.7.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 183/15
Ricorso proposto il 22 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-219/08)
(2008/C 183/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. M. E. Traversa e J.-P. Keppenne, in qualità agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare che il Regno del Belgio, esigendo, in caso di distacco dei lavoratori cittadini di paesi terzi da parte delle imprese comunitarie, nell'ambito di una prestazione di servizi:
a)
una previa autorizzazione all'esercizio dell'attività economica;
b)
che il permesso di soggiorno rilasciato nello Stato in cui è stabilito il datore di lavoro debba essere valido fino al termine della prestazione aumentato di tre mesi;
c)
che un lavoratore debba essere al servizio del medesimo datore di lavoro prestatore di servizi da almeno sei mesi;
è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 49 CE;
—
condannare il Regno del Belgio alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione rileva che, in sostanza, i requisiti stabiliti dal convenuto in caso di distacco dei lavoratori cittadini di paesi terzi da parte di prestatori di servizi stabiliti in uno Stato membro diverso dal Belgio comportano una restrizione della libera prestazione dei servizi e, al tempo stesso, operano una discriminazione di tali prestatori in confronto ai loro concorrenti stabiliti sul territorio belga.
Con la sua prima censura, la Commissione afferma che il sistema di previa autorizzazione all'esercizio dell'attività economica costituisce un ostacolo sproporzionato alla libera prestazione dei servizi. Tale ostacolo non può, peraltro, essere giustificato né da un qualunque motivo di interesse generale, né da un rinvio alle norme dell'acquis di Schengen.
Con la sua seconda censura, la ricorrente rimette in discussione la sproporzionalità del requisito secondo il quale il permesso di soggiorno rilasciato nello Stato in cui è stabilito il datore di lavoro deve essere valido fino al termine della prestazione aumentato di tre mesi.
Con la sua terza censura, la Commissione sottolinea che, nonostante le positive modifiche legislative adottate dal convenuto, la condizione per cui un lavoratore deve essere al servizio del medesimo datore di lavoro prestatore di servizi da almeno sei mesi costituisce un ostacolo non giustificabile alla libera prestazione dei servizi.
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