15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/24
Ricorso proposto il 21 maggio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-222/08)
(2008/C 209/35)
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: H. van Vliet e A. Nijenhuis, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
—
dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 12, n. 1, 13, n. 1, e dall'allegato IV, parte A, della direttiva 2002/22/CE, in occasione del recepimento nel diritto nazionale delle disposizioni relative al calcolo dei costi e al finanziamento degli obblighi di servizio universale;
—
condannare il Regno del Belgio alle spese.
Motivi e principali argomenti
La direttiva 2002/22 mira, fra l'altro, a disciplinare situazioni in cui il mercato non provvede soddisfacentemente alle esigenze dei consumatori finali e contiene disposizioni relative alla disponibilità del servizio universale. L'articolo 12, n. 1, della direttiva stabilisce che, allorché le autorità nazionali di regolamentazione ritengono che la fornitura del servizio universale possa comportare un onere eccessivo per le imprese designate a fornire il servizio universale, esse calcolano i costi netti per la fornitura del servizio secondo le modalità indicate in detto articolo. L'allegato IV, parte A, contiene norme relative al calcolo dei costi netti. L'articolo 13, n. 1, stabilisce che, qualora le autorità nazionali di regolamentazione, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 12, riscontrino che un'impresa è soggetta ad un onere eccessivo, gli Stati membri possono decidere, previa richiesta di un'impresa designata, di introdurre un dispositivo di compensazione.
Secondo la Commissione, il Belgio non ha recepito correttamente le disposizioni di cui all'articolo 12, n. 1, e all'articolo 13, n. 1, e dell'allegato IV, parte A. La legislazione belga elude infatti la questione se la fornitura di tariffe sociali nell'ambito della distribuzione del servizio universale costituisca un onere eccessivo per le imprese indicate. Inoltre, la legislazione belga non risponde al requisito relativo al calcolo dei costi netti, come stabilito in particolare nell'ultima parte dell'allegato IV, parte A, della direttiva.
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