15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/24
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Oldenburg (Germania) il 26 maggio 2008 — Stadt Papenburg/Bundesrepublik Deutschland
(Causa C-226/08)
(2008/C 209/36)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Oldenburg
Parti
Ricorrente: Stadt Papenburg
Convenuta: Bundesrepublik Deutschland
Questioni pregiudiziali
1)
Se l'art. 4, n. 2, secondo comma, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), consenta ad uno Stato membro di non approvare il progetto di un elenco elaborato dalla Commissione in relazione a uno o più siti di importanza comunitaria per motivi diversi da quello di tutela dell'ambiente.
2)
In caso di soluzione affermativa della prima questione: se fra tali motivi rientrino anche le esigenze dei comuni e delle associazioni intercomunali, e in particolare i loro piani, i progetti di piani e altri interessi connessi all'ulteriore sviluppo del proprio territorio.
3)
In caso di soluzione affermativa della prima e della seconda questione: se il terzo 'considerando' della direttiva 92/43/CEE o l'art. 2, n. 3, di tale direttiva o altri precetti di diritto comunitario esigano addirittura che siffatti motivi vengano presi in considerazione dagli Stati membri e dalla Commissione in sede di approvazione e di elaborazione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria.
4)
In caso di soluzione affermativa della terza questione: se — dal punto di vista del diritto comunitario — un comune interessato dall'inserimento di un determinato territorio nell'elenco possa, dopo la compilazione definitiva di tale elenco, far valere in via giudiziaria la violazione, da parte dell'elenco stesso, del diritto comunitario, poiché le proprie esigenze non sono state prese in considerazione o non lo sono state sufficientemente.
5)
Se continue misure di manutenzione nel canale di estuari, approvate in via definitiva sulla base del diritto nazionale già prima della scadenza del termine di recepimento della direttiva 92/43/CEE, debbano essere assoggettate ad una valutazione dell'impatto ambientale ai sensi dell'art. 6, nn. 3 o 4, nel caso di loro prosecuzione dopo l'inserimento del territorio nell'elenco dei siti di importanza comunitaria.
(1) GU L 2006, pag. 7.
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