15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/27
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Francia) il 3 giugno 2008 — Google France/CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin e Tiger sarl, affiliata in franchising alla «UNICIS»
(Causa C-238/08)
(2008/C 209/41)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation (sezione commerciale, finanziaria ed economica)
Parti
Ricorrente: Google France
Resistenti: CNRRH, Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin e Tiger sarl, affiliata in franchising alla «UNICIS»
Questioni pregiudiziali
1)
Se il fatto che un operatore economico opzioni, tramite un contratto di posizionamento a pagamento su Internet, una parola chiave che, se utilizzata per una ricerca, provoca la visualizzazione di un collegamento che offre di connettersi ad un sito utilizzato da tale operatore al fine di mettere in vendita prodotti o servizi, e che riproduce o imita un marchio registrato da un terzo, al fine di contraddistinguere prodotti identici o simili senza l'autorizzazione del titolare di tale marchio, arrechi di per se stesso un pregiudizio al diritto esclusivo garantito a quest'ultimo dall'art. 5 della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CE (1).
2)
Se l'art. 5, n. 1, lett. a) e b) della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1998, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, debba essere interpretato nel senso che il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento che mette a disposizione degli inserzionisti parole chiave che riproducono o imitano marchi registrati, e organizza, in forza del contratto di posizionamento, la creazione e la visualizzazione privilegiata, partendo da tali parole chiave, di collegamenti pubblicitari a siti sui quali sono offerti prodotti identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio registrato faccia un uso di tali marchi che il loro titolare ha il diritto di vietare.
3)
Nel caso in cui un tale uso non costituisca un uso che può essere vietato dal titolare del marchio in applicazione della direttiva e del regolamento [(CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario] (2), se il prestatore del servizio di posizionamento a pagamento possa essere considerato fornitore di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione delle informazioni fornite da un destinatario del servizio, ai sensi dell'art. 14 della direttiva 8 giugno 2000, 2000/31/CE (3), di guisa che non è possibile ravvisare una sua responsabilità prima che egli sia stato informato dal titolare del marchio dell'uso illecito del segno da parte dell'inserzionista.
(1) Prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).
(2) GU 1994, L 11, pag. 1.
(3) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178, pag. 1).
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