2.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 197/15
Ricorso proposto il 2 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-241/08)
(2008/C 197/25)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sig.ra D. Recchia e sig. J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per trasporre correttamente l'art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (1), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;
—
condannare la Repubblica francese alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione solleva due censure a sostegno del proprio ricorso relative, rispettivamente, alla violazione dell'art. 6, nn. 2 e 3, della direttiva 92/43/CEE (direttiva «habitat»).
Con la sua prima censura, la ricorrente insiste sul carattere esplicito dell'art. 6, n. 2, della direttiva «habitat» che proibisce il degrado degli habitat protetti. L'introduzione, nella legislazione nazionale, della nozione di «conseguenze significative» per limitare l'applicazione della disposizione citata a determinate attività umane, non sarebbe pertanto giustificata. Parimenti, il legislatore nazionale non potrebbe affermare in modo perentorio il carattere «non perturbante» di talune attività, quali la caccia o la pesca, sui siti «Natura 2000», anche se esercitate temporaneamente o nell'ambito della regolamentazione nazionale in vigore.
Con la sua seconda censura, la Commissione rileva innanzitutto che la disposizione dell'art. 6, n. 3, della direttiva «habitat» richiede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito formi oggetto di una opportuna valutazione salvo nei casi di interpretazione restrittiva. La legislazione della convenuta porrebbe problemi rispetto al diritto comunitario in quanto dispenserebbe sistematicamente dal procedimento di valutazione dell'impatto ambientale i lavori, le opere o gli adeguamenti previsti dai contratti «Natura 2000».
La Commissione rileva poi che esistono, nel diritto francese, dei progetti che non richiedono né l'autorizzazione, né l'approvazione amministrativa e che eludono di conseguenza il procedimento di valutazione. Orbene, alcuni di questi progetti avrebbero delle conseguenze significative sui siti «Natura 2000» quanto agli obiettivi di conservazione delle specie.
Secondo la Commissione, la legislazione nazionale dovrebbe infine imporre ai richiedenti un obbligo chiaro di prevedere delle soluzioni alternative in caso di valutazioni negative dell'impatto di un progetto o di un piano di gestione di un tale sito.
(1) GU L 206, pag. 7.
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