30.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 223/23
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 4 giugno 2008 — Swiss Re Germany Holding GmbH/Finanzamt München für Körperschaften
(Causa C-242/08)
(2008/C 223/36)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Swiss Re Germany Holding GmbH
Convenuto: Finanzamt München für Körperschaften
Questioni pregiudiziali
1)
Se l'art. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino e l'art. 13, parte B, lett. a), e d), nn. 2 e 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (1), in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, debbano essere interpretati nel senso che l'assunzione di un contratto di riassicurazione vita che avviene dietro corresponsione di un prezzo da parte dell'acquirente e sulla base del quale l'acquirente del contratto, con il consenso del contraente dell'assicurazione, assume l'attività di riassicurazione esercitata dall'assicuratore precedente, esente da imposta, eseguendo al suo posto le prestazioni di riassicurazione nei confronti del contraente dell'assicurazione, debba essere considerata
a)
quale operazione di assicurazione o bancaria ai sensi dell'art. 9, n. 2, lett. e), quinto trattino, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ovvero
b)
quale operazione di riassicurazione ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. a), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ovvero
c)
quale operazione composta sostanzialmente, da una parte, dall'assunzione, esente da imposta, di un impegno, e dall'altra da un'operazione, esente da imposta, relativa a crediti, ai sensi dell'art. 13, parte B, lett. d), nn. 2 e 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari.
2)
Se la soluzione della prima questione muti qualora il corrispettivo per il trasferimento venga versato non dall'acquirente, bensì dall'assicuratore precedente.
3)
In caso di soluzione negativa della prima questione, lett. a), b), e c): se l'art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari debba essere interpretato nel senso che
—
il trasferimento a titolo oneroso di contratti di riassicurazione vita costituisce una cessione e
—
nel caso di applicazione dell'art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, non si debba distinguere a seconda che il luogo delle attività esenti da imposta sia situato nello Stato membro della cessione o in un altro Stato membro.
(1) GU L 145, pag. 1.
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