27.9.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 247/2
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Budaörsi Városi Bíróság (Ungheria) il 2 giugno 2008 — Pannon GSM Zrt./Erzsébet Sustikné Győrfi
(Causa C-243/08)
(2008/C 247/03)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Budaörsi Városi Bíróság
Parti
Ricorrente: Pannon GSM Zrt.
Convenuta: Erzsébet Sustikné Győrfi
Questioni pregiudiziali
1)
Se l'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE (1), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — ai sensi del quale gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato da un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali — possa essere interpretato nel senso che il fatto che il consumatore non sia vincolato da una clausola abusiva predisposta dal professionista non opera ipso iure ma, esclusivamente, nel presupposto che il consumatore impugni utilmente tale clausola abusiva mediante una specifica domanda in tal senso.
2)
Se la tutela dei consumatori garantita dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, imponga che il giudice nazionale si pronunci d'ufficio — indipendentemente dalla natura del procedimento, sia esso o meno contraddittorio — anche senza una specifica domanda diretta a impugnare il carattere abusivo della clausola, sul carattere abusivo di una clausola contrattuale ad esso sottoposta e, in tal modo, verifichi d'ufficio, nel contesto dell'esame della sua competenza territoriale, le clausole stabilite dal professionista.
3)
In caso di soluzione affermativa alla seconda questione, quali criteri debbano essere presi in considerazione e ponderati da parte del giudice del rinvio nell'ambito di tale esame.
(1) Direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29).
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