30.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 223/26
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden il 18 giugno 2008 — Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. e Ladbrokes International Ltd/Stichting de Nationale Sporttotalisator
(Causa C-258/08)
(2008/C 223/41)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrenti: Ladbrokes Betting & Gaming Ltd. e Ladbrokes International Ltd
Convenuta: Stichting de Nationale Sporttotalisator
Questioni pregiudiziali
1.
Se una politica nazionale sul gioco, restrittiva e volta alla canalizzazione del desiderio di giocare, che contribuisce realmente a realizzare gli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale in questione, ovvero il contenimento della dipendenza dal gioco e la prevenzione delle frodi, in quanto grazie all'offerta regolamentata di giochi d'azzardo il gioco resta di dimensioni (molto) più limitate di quanto non sarebbe senza il sistema nazionale di regolarizzazione, soddisfi la condizione formulata nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. e segnatamente nella sentenza 6 novembre 2003, causa C-243/01, Gambelli (Racc. pag. 1-13031), secondo la quale essa deve limitare le attività di scommessa in modo coerente e sistematico, anche se ai titolari di autorizzazione è consentito rendere attraente la loro offerta di giochi introducendo giochi nuovi, attirando l'attenzione del grande pubblico sulla loro offerta facendo pubblicità e distogliendo così (potenziali) giocatori dall'offerta illegale di giochi d'azzardo (cfr. sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C-338/04, C-359/04 e C-360/04, Placanica, Racc. pag. I-1891, p. 55, conclusione).
2a.
Se il giudice nazionale, ammesso che una normativa nazionale del regime sul gioco d'azzardo sia compatibile con l'art. 49 CE, nella sua applicazione ad un caso concreto debba sempre esaminare se il provvedimento da adottare, come un ordine di rendere inidoneo un sito Internet alla partecipazione ai giochi d'azzardo su esso offerti dei residenti dello Stato membro interessato per mezzo del software a questo scopo disponibile, nelle circostanze concrete della fattispecie soddisfi come tale e di per sé la condizione di rispondere realmente agli obiettivi addotti a giustificazione del regime nazionale e se la restrizione alla libera circolazione dei servizi, derivante da siffatto regime e dalla sua applicazione, non sia sproporzionata, avendo riguardo agli obiettivi stessi.
2b.
Se la soluzione della questione 2a sia diversa se il provvedimento da adottare non viene chiesto e imposto nell'ambito del mantenimento del regime nazionale da parte delle autorità, ma nell'ambito di una procedura civile in cui un organizzatore di giochi d'azzardo, avente l'autorizzazione richiesta, chiede l'adozione del provvedimento sulla base di un atto illecito, compiuto nei suoi confronti ai sensi del diritto civile, consistente nel fatto che la controparte viola il regime nazionale in questione, ottenendo in tal modo un vantaggio sleale nei confronti della parte che opera con l'autorizzazione richiesta.
3.
Se l'art. 49 CE debba essere interpretato nel senso che dalla sua applicazione consegue che le autorità competenti di uno Stato membro non possono vietare, in forza del sistema chiuso di autorizzazione vigente nello Stato stesso per l'offerta di servizi aventi ad oggetto giochi d'azzardo, che un offerente di servizi a cui sia stata già rilasciata un'autorizzazione in un altro Stato membro per la prestazione di quei servizi tramite Internet offra siffatti servizi anche nel primo Stato membro.
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