15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/32
Ricorso proposto il 17 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica ellenica
(Causa C-259/08)
(2008/C 209/48)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Patakia e D. Recchia)
Convenuta: Repubblica ellenica
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che la Repubblica ellenica, non avendo adottato tutte le misure necessarie per recepire integralmente e/o correttamente gli obblighi derivanti dagli artt. 3, n. 1, e 2, 4, n. 1, 5 e 8, n. 1, della direttiva 79/409/CEE (1), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni;
—
condannare la Repubblica ellenica alle spese.
Motivi e principali argomenti
1.
La Commissione ha esaminato la compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dalla Repubblica ellenica per recepire la direttiva 79/409/CEE. Da tale controllo è emerso che talune disposizioni della direttiva non sono state recepite integralmente e/o non sono state trasposte correttamente.
2.
In particolare, la Commissione ritiene che la Repubblica ellenica non abbia recepito l'art. 3, n. 1, della direttiva 79/409/CEE poiché non ha adottato tutte le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire una varietà e una superficie di habitat per tutte le specie di uccelli di cui all'art. 1.
3.
Parimenti, la Commissione ritiene che l'art. 3, n. 2, della direttiva 79/409/CEE non sia stato recepito integralmente e correttamente dato che l'atto di recepimento non consente il controllo di legittimità della classificazione di un sito come ZPS, non contiene alcuna previsione per la protezione degli habitat situati all'esterno delle ZPS ma confinanti con le medesime e, inoltre, non contiene alcuna previsione relativa alla questione del ripristino dei biotopi distrutti e della creazione di nuovi benché si tratti di obiettivi importanti della direttiva.
4.
La Commissione sottolinea anche che l'art. 4, n. 1, della direttiva 79/409/CEE non è stato recepito correttamente in quanto non è stato previsto alcun procedimento formale di classificazione dei siti come ZPS, non vi è un esplicito riferimento e collegamento tra le specie dell'allegato I e gli obblighi di classificazione delle ZPS e non vi è alcun riferimento all'obbligo di tener conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione delle specie protette.
5.
La Commissione constata, poi, che l'art. 5 della direttiva 79/409/CEE non è stato recepito integralmente e correttamente poiché la normativa ellenica non contiene alcuna disposizione generale di protezione delle specie come stabilisce la direttiva, ma è orientata verso la caccia. Per di più, i divieti di uccidere deliberatamente le specie protette e di raccogliere deliberatamente le uova non sono stati recepiti.
6.
Infine, la Commissione sostiene che l'art. 8, n. 1, della direttiva 79/409/CEE non è stato recepito correttamente poiché nella normativa ellenica non vi è un divieto generale di tutti i mezzi, metodi e impianti che possono provocare, in massa o non selettivamente, la cattura, l'uccisione o l'estinzione locale di una specie.
7.
La Commissione ritiene, di conseguenza, che la Repubblica Ellenica non abbia recepito integralmente e/o correttamente gli obblighi derivanti dagli artt. 3, nn. 1 e 2, 4, n. 1, 5 e 8, n. 1 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.
(1) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.
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