15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/34
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 19 giugno 2008 — Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening/Stockholms kommun genom dess marknämnd
(Causa C-263/08)
(2008/C 209/51)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Högsta domstolen
Parti
Ricorrente: Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening
Convenuto: Stockholms kommun genom dess marknämnd
Questioni pregiudiziali
1)
Se il punto 10, dell'allegato II, della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (1) debba essere interpretato nel senso che in esso rientrano opere idriche che comportano il drenaggio di acque freatiche infiltrate in un tunnel in cui passano cavi elettrici e l'infiltrazione (introduzione) di acqua nel terreno o nella roccia per compensare un eventuale abbassamento delle acque freatiche nonché la realizzazione e la manutenzione degli impianti per il drenaggio e l'infiltrazione.
2)
In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se la disposizione di cui all'art. 10 bis, della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale — in base alla quale il pubblico interessato a talune condizioni ha il diritto di interporre ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di una decisione — implichi anche la necessità che il pubblico interessato abbia il diritto di impugnare la decisione di un giudice in una questione di autorizzazione, nel caso in cui detto pubblico abbia avuto la possibilità di partecipare all'esame da parte del giudice della questione di autorizzazione e di presentare le sue osservazioni a tale giudice?
3)
In caso di risposta affermativa alle questioni sub 1) e 2): se gli artt. 1, n. 2, 6, n. 4, e 10 bis, della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale debbano essere interpretati nel senso che possono essere stabiliti requisiti nazionali diversi per quanto riguarda il pubblico interessato di cui all'art. 6, n. 4, e 10 bis, con la conseguenza che associazioni di tutela dell'ambiente di piccole dimensioni, stabilite a livello locale, hanno diritto di partecipare al processo decisionale di cui all'art. 6, n. 4, riguardante un progetto che può comportare un rilevante impatto ambientale nella zona in cui l'associazione opera, ma non il diritto di proporre ricorso previsto dall'art. 10 bis.
(1) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40).
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