27.9.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 247/3
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie van België il 19 giugno 2008 — Belgische Staat/Direct Parcel Distribution Belgium NV
(Causa C-264/08)
(2008/C 247/05)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hof van Cassatie van België
Parti
Ricorrente: Belgische Staat
Resistente: Direct Parcel Distribution Belgium NV
Questioni pregiudiziali
1)
Se la contabilizzazione di cui all'art. 221 del codice doganale (1) coincida con la contabilizzazione prevista dall'art. 217, consistente nell'iscrizione dell'importo dei dazi da parte dell'autorità doganale nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci.
2)
In caso di soluzione affermativa della prima questione, come si debba intendere il disposto dell'art. 217 del codice doganale, ai sensi del quale l'importo dei dazi «viene iscritto dall'autorità doganale nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci». Se detta nozione sia riconducibile a determinati requisiti minimi tecnici o formali o se l'art. 217 lasci esclusivamente alla discrezionalità degli Stati membri la fissazione delle norme specifiche per la pratica della contabilizzazione degli importi dei dazi, senza ricollegarvi requisiti minimi. Se siffatta contabilizzazione vada distinta dalla registrazione dell'importo dei dazi nella contabilità delle risorse proprie, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150 (2), recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità.
3)
Se l'art. 221.1 del codice doganale debba essere inteso nel senso che una comunicazione dell'importo dei dazi al debitore secondo modalità appropriate da parte delle autorità doganali possa essere considerata come la comunicazione al debitore dell'importo dei dazi prevista dall'art. 221.1 solo se l'importo dei dazi era stato contabilizzato dalle autorità doganali prima di essere comunicato al debitore. Cosa si debba intendere con i termini «con modalità appropriate», di cui all'art. 221.1.
4)
In caso di soluzione affermativa della terza questione, se possa presumersi a vantaggio dello Stato membro che la contabilizzazione dell'importo dei dazi abbia avuto luogo prima della comunicazione del medesimo al debitore. Se il giudice nazionale possa comunque basarsi su una presunzione di verità a favore della dichiarazione delle autorità doganali che l'importo dei dazi è stato contabilizzato prima della sua comunicazione al debitore, oppure se le autorità debbano sistematicamente fornire al giudice la prova scritta della contabilizzazione dell'importo dei dazi.
5)
Se la contabilizzazione dell'importo dei dazi prima della sua comunicazione al debitore, prescritta dall'art. 221.1 del codice doganale, debba avvenire a pena di nullità o di decadenza dal diritto di recupero o di recupero a posteriori dell'obbligazione doganale. In altri termini, se l'art. 221.1 debba essere inteso nel senso che, se l'importo dei dazi viene comunicato al debitore dalle autorità doganali con modalità appropriate, ma senza che l'importo dei dazi sia stato contabilizzato dalle autorità doganali prima di siffatta comunicazione, l'importo stesso non può essere recuperato, per cui le autorità doganali, per poter procedere al recupero, devono comunicare nuovamente l'importo al debitore con modalità appropriate, dopo la sua contabilizzazione, sempre che ciò avvenga entro il termine di decadenza previsto dall'art. 221 del codice doganale.
6)
In caso di soluzione affermativa della quinta questione, quale sia l'effetto del pagamento da parte del debitore dell'importo dei dazi che gli è stato comunicato senza essere previamente contabilizzato. Se siffatto pagamento costituisca un pagamento indebito, che questi può recuperare dallo Stato.
(1) GU 1992, L 302, pag. 1.
(2) GU L 130, pag. 1.
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