13.9.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 236/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia) il 19 giugno 2008 — Federutility e a./Autorità per l'energia elettrica e il gas
(Causa C-265/08)
(2008/C 236/09)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Federutility, Assogas, Libarna Gas spa, Collino Commercio spa, Sadori gas spa, Egea Commerciale, E.On Vendita srl, Sorgenia spa
Convenuta: Autorità per l'energia elettrica e il gas
Questioni pregiudiziali
1)
se l'articolo 23 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2003/55/CE (1) del 26 giugno 2003, che disciplina l'apertura del mercato del gas, debba essere interpretato, in conformità ai principi derivanti dal Trattato dell'U.E., nel senso che osti alla stessa disposizione e ai principi comunitari una norma nazionale (e i conseguenti atti applicativi) che, dopo la data dell'1 luglio 2007, mantenga ancora all'Autorità di regolazione nazionale il potere di definire prezzi di riferimento delle forniture di gas naturale ai clienti domestici (categoria indeterminata e non definita nelle fasce di riferimento che non implica, di per sé, la valutazione di particolari situazioni di disagio socio- economico che potrebbero giustificare la definizione dei suddetti prezzi di riferimento), che le imprese di distribuzione o di vendita, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, sono tenute a comprendere tra le proprie offerte commerciali; oppure:
2)
se tale norma (l'art. 23 cit.) debba essere interpretata in combinato disposto con l'art. 3 della Direttiva 2003/55/CE (il quale ultimo prevede che gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore del gas obblighi relativi al servizio pubblico concernenti, per quel che qui interessa, il prezzo delle forniture) nel senso che non osti alle richiamate disposizioni comunitarie una norma nazionale che, tenuto conto della particolare situazione del mercato, ancora caratterizzato dall'assenza di condizioni di «effettiva concorrenza», almeno nel segmento della commercializzazione all'ingrosso, ammetta la determinazione in via amministrativa del prezzo di riferimento del gas naturale, da indicarsi obbligatoriamente tra le offerte commerciali praticate da ciascun venditore ai propri clienti domestici nell'ambito del concetto di servizio universale, ancorché tutti i clienti debbano essere considerati «liberi».
(1) GU L 176, p. 57.
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