15.8.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 209/36
Ricorso proposto il 25 giugno 2008 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-273/08)
(2008/C 209/55)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e A. Alcover San Pedro, agenti)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione delle Comunità europee né i suoi programmi di riduzione delle emissioni nazionali di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) ed ammoniaca (NH3), né i suoi inventari nazionali delle emissioni di SO2, NOx, COV e NH3, né le sue proiezioni annuali di SO2, NOx, COV e NH3 per l'anno 2010, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 6, nn. 1, 2 e 3, dell'art. 7, nn. 1 e 2, e dell'art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2001, 2001/81/CE, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (1);
—
condannare il Granducato di Lussemburgo alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione sostiene che il Granducato di Lussemburgo non ha trasmesso nei termini stabiliti dalla direttiva 2001/81/CE tre tipi di documenti relativi all'elaborazione dei limiti nazionali di emissione di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili (COV) ed ammoniaca (NH3).
In primo luogo, il convenuto non avrebbe adempiuto l'obbligo, previsto all'art. 6, nn. 1, 2 e 3, della direttiva, di elaborare programmi per la progressiva riduzione delle emissioni nazionali degli inquinanti citati.
In secondo e terzo luogo, esso non avrebbe rispettato, con riferimento agli stessi inquinanti, le disposizioni dell'art. 7, nn. 1 e 2, relativamente all'elaborazione e all'aggiornamento annuale degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni per l'anno 2010.
Infine, esso sarebbe venuto meno al suo obbligo di comunicare questi tre tipi di documenti alla Commissione nei termini stabiliti dall'art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva.
(1) GU L 309, pag. 22.
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