25.10.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 272/6
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hoge Raad der Nederlanden (Paesi Bassi) il 2 luglio 2008 — German Graphics Graphische Maschinen GmbH/Alice van der Scheer, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV
(Causa C-292/08)
(2008/C 272/07)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hoge Raad der Nederlanden
Parti
Ricorrente: German Graphics Graphische Maschinen GmbH
Resistente: Alice van der Scheer, in qualità di curatore del fallimento della Holland Binding BV
Questioni pregiudiziali
1)
Se l'art. 25, n. 2, del regolamento sull'insolvenza (1) debba essere interpretato nel senso che i termini «ove questo (nella fattispecie la Convenzione di Bruxelles (2)) si applichi» comportano che, prima di dichiarare l'applicabilità delle disposizioni sul riconoscimento e sull'esecuzione di detta Convenzione a decisioni diverse da quelle di cui art. 25, n. 1, del regolamento sull'insolvenza, occorre esaminare se queste esulano dall'ambito di applicazione sostanziale di detta Convenzione, in forza dell'art. 1, n. 2, parte iniziale e lett. b), della Convenzione stessa.
2)
Se l'art. 1, n. 2, parte iniziale e lett. b), della Convenzione di Bruxelles, in combinato disposto con l'art. 7, n. 1, del regolamento sull'insolvenza, debba essere interpretato nel senso che la circostanza che un bene su cui grava la riserva di proprietà nel momento in cui è aperta la procedura avverso l'acquirente si trova nel territorio dello Stato membro dove la procedura è stata aperta comporta che un'azione del venditore basata sulla riserva di proprietà, come quella della German Graphics, deve essere considerata come un'azione che riguarda il fallimento, ai sensi dell'art. 1, n. 2, parte iniziale e lett. b), della Convenzione di Bruxelles, e che pertanto esula dall'ambito di applicazione sostanziale di tale regolamento.
3)
Se ai fini della soluzione della seconda questione sia rilevante che, ai sensi dell'art. 4, n. 2, parte iniziale e lett. b), del regolamento sull'insolvenza, è il diritto dello Stato membro di apertura della procedura a determinare quali beni siano oggetto di spossessamento.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 29 maggio 2000, n. 1346, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
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