8.11.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 285/17
Impugnazione proposta il 21 luglio 2008 da Transports Schiocchet — Excursions SARL avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta sezione) del 19 maggio 2008, causa T-220/07, Transports Schiocchet — Excursions SARL/Commissione
(Causa C-335/08 P)
(2008/C 285/28)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Transports Schiocchet — Excursions SARL (rappresentante: D. Schönberger, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee
Conclusioni della ricorrente
—
annullare l'ordinanza del Tribunale del 19 maggio 2008;
—
decidendo sulla controversia, accogliere le istanze formulate in primo grado e giudicare così la causa con sentenza definitiva;
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in via subordinata, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La parte ricorrente invoca tre motivi a sostegno dell'impugnazione.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione da parte del Tribunale del principio della certezza del diritto da osservarsi nella pronuncia delle decisioni giurisdizionali comunitarie, degli artt. 235 CE e 288, secondo comma, CE nonché dell'art. 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in quanto, al punto 39 dell'ordinanza impugnata, esso avrebbe ritenuto che l'introduzione da parte della ricorrente dei ricorsi avanti agli organi giurisdizionali nazionali non avesse effetto sospensivo né interruttivo della prescrizione, mentre nelle sue decisioni precedenti, rivestite dell'autorità della cosa giudicata, il Tribunale l'avrebbe al contrario incoraggiata a proseguire la propria azione avanti alle istanze nazionali.
Con il secondo motivo la ricorrente fa valere che il Tribunale avrebbe commesso diversi errori nella valutazione delle condizioni che impegnano la responsabilità extracontrattuale, errori relativi allo snaturamento dei fatti e delle conclusioni del suo ricorso, dell'art. 288, secondo comma, CE nonché dell'art. 230 CE per quanto concerne, in particolare, la pretesa conferma da parte degli organi giurisdizionali nazionali della posizione della Commissione e la valutazione del periodo nel corso del quale sono stati subiti i danni.
Con il terzo ed ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 4, n. 2, e 2, n. 1.3, del regolamento n. 684/92 (1) in quanto il Tribunale, accogliendo l'interpretazione offerta dalla Commissione, avrebbe erroneamente qualificato «servizio specializzato» (art. 4, n. 2), esente da autorizzazione, l'attività dei suoi concorrenti, mentre nella specie si tratterebbe di servizi paralleli o temporanei (art. 2, n. 1.3), sottoposti alle medesime regole alle quali soggiacciono i servizi regolari effettuati dalla ricorrente.
(1) GU L 74, pag. 1.
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