11.10.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/8
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sozialgericht Dortmund (Germania) il 24 luglio 2008 — Dott.ssa Domnica Petersen/Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe
(Causa C-341/08)
(2008/C 260/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Sozialgericht Dortmund (Germania)
Parti
Ricorrente: Dott.ssa Domnica Petersen
Resistente: Berufungsausschuss für Zahnärzte für den Bezirk Westfalen-Lippe
Questioni pregiudiziali
1)
Se la fissazione ex lege di un'età massima ai fini dell'abilitazione all'esercizio di una professione (nella specie, attività di dentista convenzionato con gli enti previdenziali), ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2000/78/CE (1), possa costituire una misura oggettivamente e ragionevolmente giustificata di tutela di una legittima finalità (nella specie, la salute dei pazienti affiliati al regime pubblico obbligatorio di assicurazione contro le malattie) nonché uno strumento appropriato e necessario ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, qualora essa derivi esclusivamente dalla presunzione, fondata su «regole empiriche generali» di un decadimento generale della capacità lavorativa a decorrere da una determinata età, senza alcuna possibilità di prova contraria relativa alle capacità del soggetto interessato.
2)
In caso di soluzione affermativa alla questione sub 1: se una legittima finalità (legislativa), ai sensi dell'art. 6 della direttiva 2000/78/CE (della specie: la tutela della salute dei pazienti affiliati al regime pubblico obbligatorio di assicurazione contro le malattie) possa ritenersi sussistente anche quando tale finalità non abbia, in realtà, svolto alcun ruolo nell'esercizio, da parte del legislatore nazionale, della propria discrezionalità legislativa.
3)
In caso di soluzione negativa alle questioni sub 1 ovvero sub 2: se una legge, emanata precedentemente alla direttiva 2000/78/CE e con essa incompatibile, possa essere disapplicata, per effetto del primato del diritto comunitario, anche nel caso in cui la normativa nazionale di trasposizione della direttiva medesima (nella specie: la legge relativa al principio generale di parità di trattamento) non preveda tale conseguenza giuridica nel caso di violazione del divieto di discriminazione.
(1) GU L 303, pag. 16.
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