8.11.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 285/17
Ricorso proposto il 24 luglio 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno del Belgio
(Causa C-342/08)
(2008/C 285/29)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Rozet e A. Sipos, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio
Conclusioni della ricorrente
—
Constatare che, non avendo assicurato l'elaborazione di un piano d'emergenza esterno per tutti gli stabilimenti di cui all'art. 9 della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (1), modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE (2), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 11, n. 1, lett. c), di tale direttiva;
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condannare il Regno del Belgio alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione afferma che l'elaborazione dei piani di emergenza esterni per le misure da prendere all'esterno degli stabilimenti di cui all'art. 9 della direttiva 96/82/CE costituisce una prescrizione fondamentale di tale direttiva. Essa sostiene che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva, in quanto non ha elaborato tali piani per 59 stabilimenti situati sul suo territorio, mentre invece ai termini di tale direttiva i suddetti piani avrebbero dovuto essere elaborati al più tardi entro tre anni a decorrere dalla scadenza del termine per trasporre la direttiva, ovverosia il 2 febbraio 2002.
(1) GU 1997, L 10, pag. 13.
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GU L 345, pag. 97).
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