11.10.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/9
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Schwerin (Germania) il 28 luglio 2008 — Krzysztof Pesla/Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
(Causa C-345/08)
(2008/C 260/15)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Schwerin
Parti
Ricorrente: M. Krzysztof Pesla
Convenuto: Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern
Questioni pregiudiziali
1.
Se sia compatibile con l'art. 39 CE, la circostanza che una dichiarazione di equipollenza ai sensi dell'art. 112 bis, nn. 1 e 2 del Deutsches Richtergesetz (legge tedesca sull'ordinamento giudiziario) ha luogo solo qualora dai documenti presentati risulti che il cittadino comunitario disponga di conoscenze ed abilità uguali a quelle esaminate in sede di esame (giuridico tedesco) nelle materie obbligatorie di cui all'art. 5, n. 1 del Deutsches Richtergesetz;
2.
Qualora la prima questione vada risolta in senso negativo: se l'art. 39 CE preveda che l'unico criterio per una dichiarazione di equipollenza conforme alla normativa comunitaria sia dato dalla circostanza se il diploma di laurea del cittadino comunitario ottenuto nell'Unione europea assieme agli ulteriori attestati relativi alla sua formazione ed esperienza pratica sia paragonabile dal punto di vista del livello della formazione (intellettuale) e dello sforzo necessario per ottenere tale formazione al primo esame di Stato giuridico tedesco;
3.
Qualora anche la seconda questione vada risolta in senso negativo: se sia compatibile con l'art. 39 la circostanza che la dichiarazione di equipollenza di cui all'art. 112 bis, nn. 1 e 2 del Deutsches Richtergesetz si basi dal punto di vista del contenuto sulle materie obbligatorie del primo esame di Stato (giuridico tedesco) ma, sul presupposto di una formazione giuridica completata con successo altrove nel territorio comunitario, vengano imposti solo requisiti leggermente «ridotti».
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