8.11.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 285/23
Ricorso proposto il 12 agosto 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-369/08)
(2008/C 285/37)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. E. Traversa e P. Dejmek, agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
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dichiarare che il punto 2.1 dell'allegato VIIIb al codice tedesco che disciplina il pubblico registro automobilistico (Strassenverkehrszulassungsordnung) viola il combinato disposto degli artt. 43 e 48; e
—
condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
Motivi e principali argomenti
Ai sensi dell'art. 43, n. 1, CE, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Dall'art. 48 CE si ricava che le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno della Comunità, sono equiparate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del trattato sul diritto di stabilimento, alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. Secondo la Commissione, le norme relative alla parità di trattamento non vietano solo le discriminazioni apparenti in base alla cittadinanza o, nel caso delle società, in base allo Stato in cui si trova la sede, ma parimenti tutte le forme dissimulate di discriminazione, le quali conducano al medesimo risultato in applicazione di altri criteri istintivi.
In forza del punto dell'allegato al codice tedesco che disciplina il pubblico registro automobilistico (Strassenverkehrszulassungsordnung), un ente di controllo può essere abilitato a svolgere controlli tecnici o controlli di sicurezza e ad accogliere autoveicoli solo se composto di almeno 60 esperti in autoveicoli, che siano indipendenti e che svolgano questa attività in via principale, fermo restando che il numero di ingegneri collaudatori di questo ente risiedenti nella zona di autorizzazione dev'essere minimo di uno e massimo di 30 per ogni 100 000 autoveicoli e rimorchi autorizzati.
Secondo la Commissione, questa condizione costituisce una restrizione illegittima della libertà di stabilimento, incompatibile con l'art. 43 CE, eventualmente in combinato disposto con l'art. 48 CE. La condizione secondo la quale l'ente dev'essere composto esclusivamente di un numero minimo di esperti, che siano indipendenti e che svolgano la loro attività in via principale, costituisce una restrizione qualitativa, poiché le imprese che desiderano svolgere l'attività in questione sono obbligate a disporre di una struttura specifica. Questa condizione implica, in particolare, l'esclusione di esperti stipendiati, i quali non possono far parte di un ente del genere. Inoltre, la disposizione controversa costituisce parimenti una restrizione quantitativa, poiché prescrive un numero minimo di membri per questo ente di controllo. Questa condizione per l'autorizzazione impedisce a qualsiasi operatore regolarmente stabilito in un altro Stato membro, il quale abbia una diversa forma giuridica o una diversa struttura interna, di offrire servizi di controllo tecnico in Germania. Infine, la condizione secondo cui il numero minimo di ingegneri collaudatori residenti nella zona di autorizzazione sia di uno per ogni 100 000 autoveicoli e rimorchi autorizzati costituisce una restrizione contraria all'art. 43 CE (in combinato disposto con l'art. 48 CE), in quanto questo criterio svantaggia in primo luogo le persone giuridiche già stabilite in un altro Stato membro, i cui ingegneri collaudatori non risiedono necessariamente nella zona di autorizzazione.
Nel caso di specie, non sono applicabili né l'art. 45 CE né l'art. 46 CE.
Ai sensi dell'art. 45 CE, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del trattato in materia di diritto di stabilimento, per quanto riguarda lo Stato membro interessato, le attività che in tale stato partecipino, sia pure occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. I criteri dell'esercizio diretto e specifico di pubblici poteri nell'ambito dell'attività degli enti di controllo, in particolare l'effettuazione dei controlli tecnici, derivanti dalla giurisprudenza consolidata non sono però soddisfatti. Né il fatto che gli enti di controllo dovrebbero decidere sull'attribuzione o sul ritiro delle targhette di controllo, né la sorveglianza di questi enti da parte dello Stato prova che essi svolgano compiti tipici dei pubblici poteri. In primo luogo, la decisione definitiva di negare la targhetta di controllo può esser presa solo dall'autorità competente (ossia, dall'autorità di immatricolazione) di ciascun Land e non dall'ente di controllo. Questi ultimi hanno piuttosto un ruolo ausiliare e preparatorio nei confronti delle autorità di immatricolazione. In secondo luogo, non si può dedurre dal fatto che lo Stato eserciti una vigilanza su determinati enti che tutte le attività svolte da questi ultimi siano associate all'esercizio di pubblici poteri. Persino nei casi in cui si dovrebbe ritenere che determinate attività dell'ente di controllo costituiscano esercizio di pubblici poteri, l'esclusione dei controlli tecnici di autoveicoli dall'ambito di applicazione della libertà di stabilimento sarebbe esagerato e sproporzionato rispetto all'obiettivo della deroga di cui all'art. 45 CE. Il controllo di autoveicoli costituisce, secondo la Commissione, un'attività meramente tecnica che produce indubbiamente effetti di diritto pubblico, ma che non può essere considerata esercizio diretto di uno potestà pubblica.
Per quanto concerne l'art. 46 CE, il quale consente una disparità di trattamento che sia giustificata da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, questa giustificazione può essere invocata solo qualora esista una minaccia reale e sufficientemente seria per uno dei citati interessi. Poiché le autorità tedesche non hanno dimostrato l'esistenza di una minaccia di tal genere, i presupposti per l'applicazione della deroga di cui all'art. 46 CE non sono soddisfatti. La Commissione è convinta che lo scopo perseguito dalle misure controverse, ossia la garanzia della sicurezza stradale, possa essere parimenti raggiunto con provvedimenti meno costrittivi, quali un sistema di controllo adeguato per tutti gli ingegneri collaudatori e gli enti di controllo in Germania.
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