22.11.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 301/14
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Italia) il 21 agosto 2008 — ERG Raffinerie Mediterranee SpA e altri/Ministero dello Sviluppo Economico e altri
(Causa C-378/08)
(2008/C 301/26)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Parti nella causa principale
Ricorrenti: ERG Raffinerie Mediterranee SpA e altri
Convenuti: Ministero dello Sviluppo Economico e altri
Questioni pregiudiziali
1)
Se il principio di cui all'art. 174, ex art. 130 R, comma 2, del Trattato della Comunità europea («chi inquina paga»), nonché le disposizioni di cui alla direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE (1), ostano ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di imporre ad imprenditori privati — per il solo fatto che essi si trovino attualmente ad esercitare la propria attività in una zona da lungo tempo contaminata o limitrofa a quella storicamente contaminata — l'esecuzione di misure di riparazione a prescindere dallo svolgimento di qualsiasi istruttoria in ordine all'individuazione del responsabile dell'inquinamento;
2)
se il principio di cui all'art. 174, ex art. 130 R, comma 2, del Trattato della Comunità europea («chi inquina paga»), nonché le disposizioni di cui alla direttiva 21 aprile 2004, n. 2004/35/CE, ostano ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di attribuire la responsabilità del risarcimento del danno ambientale in forma specifica al soggetto titolare di diritti reali e/o esercente un'attività imprenditoriale nel sito contaminato, senza la necessità di accertare previamente la sussistenza del nesso causale tra la condotta del soggetto e l'evento di contaminazione, in virtù del solo rapporto di «posizione» nel quale egli stesso si trova;
3)
idem […] anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa;
4)
se i principi comunitari in materia di tutela della concorrenza di cui al Trattato costitutivo della Comunità Europea e le citate direttive n. 2004/18/CE (2), n. 93/97/CEE (3), n. 89/665/CEE (4), ostano ad una normativa nazionale che consenta alla Pubblica Amministrazione di affidare a soggetti privati (Società Sviluppo S.p.A. e Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.) attività di caratterizzazione, di progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica — recte: di realizzazione di opere pubbliche — su aree demaniali in via diretta, senza esperire preliminarmente le necessarie procedure di evidenza pubblica.
(1) GU L 143, pag. 56.
(2) GU L 134, pag. 114.
(3) GU L 290, pag. 1.
(4) GU L 395, pag. 33.
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