22.11.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 301/16
Ricorso presentato il 25 agosto 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-383/08)
(2008/C 301/30)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: L. Pignataro, agente)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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Dichiarare che la Repubblica italiana adottando le prescrizioni dell'ordinanza ministeriale del 26 agosto 2005 come da ultimo modificata dall'ordinanza 17 dicembre 2007 che rendono obbligatoria l'indicazione del paese di origine delle carni di pollame menzionate nell'art. 3, comma 1, della medesima ordinanza, è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, e dell'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva (CE) n. 2000/13 (1) concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in combinato disposto con gli articoli 5, paragrafo 3, lettera e), e 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1906/90 (2) che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame fino al 30 giugno 2008 e dal 1o luglio 2008 con l'articolo 5, paragrafo 4, lettera e), e l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento della Commissione n. 543/2008 (3);
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Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che l'obbligo di indicazione dell'origine delle carni di pollame provenienti da altri Stati membri previsto dall'ordinanza del 26 agosto 2005 come da ultimo modificata dall'ordinanza del 17 dicembre 2007 costituisce una violazione dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, e dell'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13 in combinato disposto con gli articoli 5, paragrafo 3, lettera e), e 5, paragrafo 4, del regolamento n. 1906/90 fino al 30 giugno 2008 e dal 1o luglio 2008 con l'articolo 5, paragrafo 4, lettera e), e l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 543/2008. Detto obbligo, sostiene il Governo italiano, è stato introdotto in seguito al verificarsi di focolai di influenza aviaria nei paesi terzi come misura che intendesse assicurare la tracciabilità della carne.
La Commissione ritiene che l'obbligo in parola sia contrario all'articolo 3, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2000/13. Da questa norma, infatti, risulta chiaramente che, per i prodotti alimentari in generale, l'indicazione del luogo d'origine o di provenienza deve figurare sull'etichetta solo qualora il consumatore, in assenza di tale indicazione, possa ritenere a torto che il prodotto in questione abbia una determinata origine o provenienza. Il legislatore comunitario non ritiene quindi che l'indicazione dell'origine sia un'informazione necessaria per il consumatore in modo generale e assoluto, ma unicamente qualora l'assenza di tale indicazione possa indurlo in errore.
Il Governo italiano é tenuto a dimostrare che l'obbligo di indicazione dell'origine del pollame proveniente da altri Stati membri previsto dall'ordinanza in questione sia effettivamente importante per le carni di pollame e che la sua assenza implichi un rischio di errore da parte del consumatore. In realtà, sostiene la Commissione, esso non ha fornito nessun elemento in grado di dimostrare che il consumatore italiano sarebbe fuorviato in merito all'origine o alla provenienza delle carni di pollame in assenza dell'indicazione d'origine.
La circostanza connessa alla crisi dell'influenza aviaria non spiega i motivi per i quali l'assenza dell'indicazione d'origine, possa indurre il consumatore in errore e fargli credere che le carni di pollame abbiano una determinata origine. Il semplice fatto che il consumatore medio dia importanza all'origine del prodotto non significa che, in assenza di indicazioni al riguardo, sia indotto in errore in merito all'origine reale del prodotto. Ciò infatti presupporrebbe che il consumatore attribuisca automaticamente un'origine determinata alle carni di pollame, elemento del tutto indimostrato dal Governo italiano. Inoltre è opportuno osservare che questioni di salute degli animali non possono essere valutate dal consumatore, che non dispone delle conoscenze necessarie a valutare il rischio sulla base dell'indicazione d'origine.
Inoltre le suddette disposizioni dell'ordinanza non sono giustificate da motivi di salute pubblica ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, della medesima direttiva, invocati dal Governo italiano a giustificazione dell'obbligo supplementare di etichettatura. Infatti la Comunità, nel quadro della lotta all'influenza aviaria, ha adottato un'ampia gamma di provvedimenti veterinari volti a garantire che solo le carni di pollame sane potessero e possano entrare nella Comunità ed esservi messe in vendita.
L'argomento invocato dal Governo italiano in base al quale le soprammenzionate misure comunitarie non assicurano la rintracciabilità è privo di rilevanza, secondo la Commissione, perché le misure comunitarie in parola sono intese a prevenire addirittura l'immissione sul territorio comunitario di carni che provengono da paesi terzi in cui si siano scoperti focolai di influenza. Quindi esse producono effetti in uno stadio a monte rispetto allo stadio della commercializzazione, su cui interviene la misura italiana, proprio perché perseguono l'obiettivo di evitare che carni provenienti da paesi terzi in cui un focolaio di influenza aviaria si sia manifestato possano essere importate nella Comunità. D'altra parte, la Comunità ha adottato anche misure che garantiscono l'isolamento dei focolai di influenza aviaria che eventualmente si siano verificati in seno al territorio comunitario in modo da evitare qualsiasi rischio di contaminazione. All'interno della Comunità europea è stata poi adottata una serie di misure veterinarie volte ad impedire la trasmissione del virus dai volatili selvatici al pollame nelle regioni in cui sono stati individuati volatili infetti e ad arginare gli eventuali fenomeni epidemici tra il pollame.
Il Governo italiano poi invoca il regolamento n. 1760/2000 (4) che ha istituito un sistema di rintracciabilità della carne bovina che introduce un obbligo di etichettatura di origine, per giustificare la legittimità dell'obbligo introdotto con l'ordinanza in parola.
La Commissione però sostiene che detta misura, a differenza dell'ordinanza in parola, è comunitaria e non si tratta, di un provvedimento nazionale e dunque unilaterale atto a costituire ostacoli agli scambi. Inoltre l'efficacia del sistema introdotto dal regolamento n. 1760/2000 non è unicamente basata su un sistema di mera indicazione dell'origine del prodotto, come l'ordinanza italiana fa per la carne di pollame, ma dalla combinazione di una serie di elementi incluso il sistema di identificazione e di registrazione degli animali.
Quanto poi all'argomento del Governo italiano che giustifica la misura fondandola sul principio di precauzione, in quanto la Commissione non avrebbe dimostrato l'assenza di incertezza scientifica per quanto concerne le modalità di trasmissione del virus all'uomo, la Commissione rileva, conformemente alla giurisprudenza delle corti comunitarie, che i dati scientifici invocati dal Governo italiano nella risposta al parere motivato non dimostrano che vi sia una reale incertezza scientifica sulle modalità di trasmissione del virus all'uomo. In base alla giurisprudenza delle corti comunitarie, spetta infatti alle autorità italiane dimostrare l'incertezza scientifica che giustifichi l'adozione di misure nazionali in applicazione del principio di precauzione e non alla Commissione dimostrare l'assenza di incertezza scientifica, come sembra suggerire il Governo italiano nella risposta al parere motivato.
Anche ad ammettere poi che con riferimento alla limitata ipotesi della trasmissione del virus dal pollame infetto agli animali domestici in generale e ai gatti in particolare, il Governo italiano abbia dimostrato la sussistenza di una reale incertezza scientifica sulla scorta dei documenti dell'OMS e dell'Autorità alimentare da esso invocati nella risposta al parere motivato, la Commissione ritiene tuttavia che l'applicazione del principio di precauzione addotto a giustificazione dell'ordinanza in parola risulti eccessiva e pertanto sproporzionata all'obiettivo di protezione della salute animale data l'adozione di una serie di misure comunitarie che intendono perseguire il medesimo obiettivo.
Infine l'articolo 5, paragrafo 3, lettera e), e l'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame fino al 30 giugno 2008 e dal 1o luglio 2008 con l'articolo 5, paragrafo 4, lettera e), e l'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento della Commissione n. 543/2008 impongono l'obbligo di indicazione dell'origine delle carni di pollame solo al pollame proveniente dai paesi terzi. Il Governo italiano sul punto non adduce alcun controargomento.
(1) GU L 109, pag. 29.
(2) GU L 173, pag. 1.
(3) GU L 157, pag. 46.
(4) GU L 204, pag. 1. Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
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