22.11.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 301/18
Impugnazione proposta il 15 settembre 2008 (fax: 12 settembre 2008) dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza sezione ampliata) 1o luglio 2008, causa T-266/02, Deutsche Post AG, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania/Commissione delle Comunità europee, sostenuta dal Bundesverband Internationaler Express-und Kurierdienste e. V. (BIEK) e da UPS Europe NV/SA
(Causa C-399/08 P)
(2008/C 301/33)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Kreuschitz, J. Flett, B. Martenczuk, agenti)
Altre parti nel procedimento: Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste eV, UPS Europe NV/SA, Deutsche Post AG, Repubblica federale di Germania
Conclusioni della ricorrente
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Annullare in toto la sentenza impugnata.
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Dichiarare, a termini dell'art. 61 dello Statuto della Corte, che la ricorrente in primo grado non ha fornito la prova che la decisione sia in contrasto con l'art. 87, n. 1, CE, respingendo conseguentemente la domanda. In subordine, la Commissione chiede che la causa venga rimessa al Tribunale di primo grado.
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Condannare la ricorrente in primo grado alle spese.
Motivi e principali argomenti
Convenuta in primo grado è la Deutsche Post AG (DPAG), grande impresa operante a livello internazionale nel settore dei servizi postali, la quale avrebbe ricevuto una serie di pagamenti compensativi mediante risorse statali. In una distinta decisione ex art. 82 CE dell'anno 2002, non impugnata, la Commissione avrebbe dichiarato che la DPAG avrebbe abusato della propria posizione dominante sul mercato mediante prezzi nei servizi di spedizione dei pacchi non atti a coprire i relativi costi. Poiché la DPAG avrebbe registrato perdite in tutti i settori nel periodo considerato, tale politica di prezzi aggressiva avrebbe potuto essere finanziata unicamente con risorse ottenute a titolo di compensazioni finanziarie.
La presente impugnazione riguarda principalmente la questione relativa all'individuazione dei metodi di analisi che la Commissione poteva applicare, nelle particolari circostanze del caso di specie, per accertare la sussistenza di un aiuto illegittimo a vantaggio della DPAG.
Secondo il metodo scelto dal Tribunale di primo grado nella sentenza impugnata, dovrebbero essere assoggettati a verifica tutti i costi connessi agli obblighi del pubblico servizio nonché tutte le entrate dell'impresa durante il periodo di riferimento, al fine di determinare se l'impresa aveva percepito da parte dello Stato una compensazione finanziaria eccessiva. In presenza di una siffatta eccessiva compensazione, se ne sarebbe potuto dedurre che dette risorse siano state parimenti impiegate per finanziare la sleale politica dei prezzi applicata nel mercato attiguo del servizio di pacchi a domicilio.
Secondo il metodo utilizzato nella decisione, i disavanzi causati dalla sleale politica dei prezzi applicata nel mercato attiguo sono stati rilevati e si è accertato se tali disavanzi siano stati compensati mediante risorse statali o meno. Se una siffatta compensazione è accertata e non sussiste un'altra fonte di finanziamento (in forma di risorse proprie dell'impresa), se ne dovrebbe trarre la conseguenza che le risorse statali siano state impiegate per finanziare la sleale politica dei prezzi applicata nel mercato attiguo del servizio di pacchi a domicilio.
La Commissione ritiene che il metodo adoperato nella propria decisione sia corretto. Con l'aiuto di tale metodo, si dispone di un ragionamento logico, che include anche l'idea che il denaro debba, in definitiva, avere una provenienza, perché si possa concludere nel senso dell'esistenza di un aiuto di Stato irregolare. Né il ragionamento né i fatti su cui esso si fonda sono stati messi in discussione nella sentenza impugnata. Il Tribunale di primo grado, tuttavia, nella sentenza impugnata ha preso le mosse dall'idea che solo il primo metodo potesse essere preso in considerazione, senza chiarirne le ragioni.
La Commissione deduce i seguenti motivi a sostegno del ricorso: sussiste una violazione dell'art. 87, n. 1, e dell'art. 86, n. 2, CE poiché tali disposizioni sono state mal interpretate nella sentenza impugnata, ove si è affermato che esse escludevano un metodo, peraltro altrimenti non criticato nella sentenza, che autorizzava, in base ad un'argomentazione logica e pertinente, a concludere nel senso dell'esistenza di un aiuto di Stato. La Commissione, inoltre, deduce l'incompetenza del Tribunale di primo grado e deduce la violazione dell'art. 230 CE ove il Tribunale di primo grado avrebbe ecceduto i limiti della propria competenza e del potere di controllo previsto dall'art. 230 CE, nonché la violazione dell'art. 36 dello Statuto della Corte, ove il Tribunale di primo grado ha omesso di motivare l'illegittimità del metodo adoperato nella decisione.
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