8.11.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 285/29
Ricorso proposto il 16 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna
(Causa C-400/08)
(2008/C 285/48)
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: E. Traversa e R. Vidal Pluig, agenti, assistiti da C. Fernàndez Vicién e I. Moreno-Tapia Rivas, avvocati)
Convenuto: Regno di Spagna
Conclusioni del ricorrente
—
dichiarare che, a motivo delle restrizioni imposte allo stabilimento di centri commerciali dalla legge 7/1996, disciplinante il commercio al dettaglio, e dalla normativa della Comunidad Autónoma de Cataluña sulla stessa materia (Legge 18/2005 disciplinante le infrastrutture commerciali; Decreto 378/2006 di applicazione della legge 18/2005; e Decreto 379/2006 di approvazione del nuovo Piano territoriale settoriale delle infrastrutture commerciali), il Regno di Spagna ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 43 CE;
—
condannare il Regno di Spagna alle spese.
Motivi e principali argomenti
La normativa spagnola e catalana oggetto del ricorso (Legge 7/1996, Legge Catalana 18/2005, Decreti Catalani 378/2006 e 379/2006) esige che qualsiasi operatore che desideri aprire, ampliare, trasformare, trasferire o cedere un grande centro commerciale ottenga, oltre alla licenza municipale obbligatoria di apertura dell'attività, destinata a comprovare la conformità dello stabilimento con le norme urbanistiche in vigore, una licenza aggiuntiva da parte della Generalidad. La concessione delle licenze commerciali è subordinata a una serie di elementi valutativi, comprendenti tra gli altri l'adeguamento del progetto al Piano territoriale settoriale delle infrastrutture commerciali — negando in tal modo l'autorizzazione a qualsiasi stabilimento che non si conformi a tutte le disposizioni del Piano — la localizzazione del progetto nel tessuto urbano consolidato ed il grado di penetrazione nel mercato dell'impresa richiedente.
La Commissione ritiene che la normativa spagnola e catalana oggetto del ricorso determini restrizioni ingiustificate alla libertà di stabilimento, nel senso di cui all'art. 43 del Trattato CE, per le seguenti ragioni:
1)
L'esigenza di un'autorizzazione commerciale — che si aggiunge all'autorizzazione municipale — concessa in base a determinati criteri vincolati non solo alla disciplina del territorio e dell'ambiente, ma anche alla potenziale ripercussione economica del nuovo inserimento di determinate tipologie di centri commerciali di grandi dimensioni nella struttura concorrenziale del mercato della distribuzione, nonché alla dimostrazione dell'esistenza di una «necessità di mercato», rende molto difficile lo stabilimento di determinati tipi di centri commerciali di grandi dimensioni.
2)
La legislazione nazionale controversa produce un effetto discriminatorio, favorendo lo stabilimento di centri commerciali di dimensioni inferiori (che corrispondono alla struttura della distribuzione commerciale tradizionale della Catalogna e, pertanto, del commercio locale) rispetto a quello di grandi centri commerciali (che corrispondono alla forma di distribuzione commerciale utilizzata da società provenienti da altri Stati comunitari).
La Commissione ritiene che tale normativa non risulti giustificata in base ai motivi menzionati nell'art. 46 del Trattato CE (ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica), motivi che, d'altro canto, non sono stati invocati dalle autorità nazionali.
La Commissione ritiene che le giustificazioni invocate dalle autorità spagnole e catalane — protezione dei consumatori (protezione della piccola distribuzione per garantire l'esistenza di un'offerta competitiva in ogni mercato), protezione dell'ambiente e della realtà urbana — non possano essere accolte per le seguenti ragioni:
1)
I criteri stabiliti dalla normativa in esame non mirano in realtà a proteggere i consumatori, come asserito dalle autorità nazionali, bensì a favorire il settore della piccola distribuzione a danno delle grandi catene di distribuzione commerciale. Pertanto, le misure non sono adeguate al perseguimento dell'obiettivo affermato, poiché perseguono in realtà obiettivi economici.
2)
Le misure controverse vanno oltre quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti. In ogni caso, la prova che gli obiettivi invocati non avrebbero potuto essere perseguiti mediante misure meno restrittive è a carico delle autorità nazionali.
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