10.1.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 6/9
Impugnazione proposta il 22 settembre 2008 da Lancôme parfums et beauté & Cie SNC avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda sezione) 8 luglio 2008 nella causa T-160/07, Lancôme/UAMI — CMS Hasche Sigle
(Causa C-408/08 P)
(2009/C 6/16)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Lancôme parfums et beauté & Cie SNC (rappresentante: A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), CMS Hasche Sigle
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 8 luglio 2008 nella causa T-160/07;
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respingere in quanto infondato il ricorso avverso la decisione della divisione di annullamento dell'Ufficio 21 dicembre 2005 nella causa 892 C concernente la registrazione del marchio comunitario n. 2965804 COLOR EDITION, per carenza di legittimazione attiva del richiedente ovvero, alternativamente, per mancanza di impedimenti assoluti alla registrazione;
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condannare l'Ufficio alle spese sostenute nel procedimento dinanzi al Tribunale ed alla Corte;
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condannare CMS Hasche Sigle alle spese sostenute nel contesto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente invoca due motivi a sostegno del ricorso.
Con il primo motivo, che si articola in due capi, essa fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nella sua interpretazione dell'art. 55, n. 1, lett. a) del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (1).
L'errore consisterebbe nella conferma della legittimazione attiva riconosciuta allo studio legale CMS Hasche Sigle nel procedimento avviato dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), quindi dinanzi al Tribunale. Tale parte, infatti, non avrebbe dimostrato il proprio interesse economico effettivo o potenziale, il solo che potrebbe giustificare che uno studio legale, agendo in nome proprio, sia dotato della legittimazione processuale per chiedere l'annullamento della registrazione di un marchio di cosmetici. Orbene, il diritto comunitario non conoscerebbe i ricorsi proposti in mancanza di interesse personale o economico proprio (actio popularis).
Secondo la ricorrente, riconoscere che un avvocato possa formare, in nome proprio, una domanda di radiazione di un marchio sarebbe, in ogni caso, incompatibile con il profilo professionale dell'avvocato, in quanto collaboratore di giustizia.
Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta la valutazione del Tribunale secondo cui il marchio COLOR EDITION sarebbe percepito come descrittivo e sarebbe ricompreso, di conseguenza, nell'art. 7, n. 1, lett. c) del regolamento n. 40/94. Tale interpretazione sarebbe in contraddizione con la giurisprudenza della Corte relativa agli elementi costitutivi della nozione di marchio descrittivo. Il fatto di poter dedurre da un marchio i prodotti designati e le loro caratteristiche non costituirebbe, infatti, un criterio sufficiente. Occorrerebbe verificare se i termini scelti, presi sia isolatamente sia congiuntamente, siano noti e abituali nel linguaggio corrente del pubblico interessato.
(1) GU 1994, L 11, pag. 1.
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