20.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 327/11
Impugnazione proposta il 22 settembre 2008 dalla Lafarge SA avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 8 luglio 2008, causa T-54/03, Lafarge SA/Commissione delle Comunità europee
(Causa C-413/08 P)
(2008/C 327/19)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: Lafarge SA (rappresentanti: avv.ti A. Winckler, F. Brunet, E. Paroche, H. Kanellopoulos)
Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Consiglio dell'Unione europea
Conclusioni della ricorrente
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annullare la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2008, causa T-54/03, e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni presentate in primo grado, annullare, a norma dell'art. 229 del Trattato CE, dell'art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia e dell'art. 17 del regolamento del Consiglio n. 17/62 (1), divenuto l'art. 31 del regolamento del Consiglio n. 1/2003 (2), la decisione della Commissione europea 27 novembre 2002, 2005/471/CE (3), nella parte in cui infligge un'ammenda alla ricorrente;
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in subordine, annullare parzialmente la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 8 luglio 2008, causa T-54/03, e per l'effetto, in accoglimento delle conclusioni presentate in primo grado, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta dalla Commissione alla ricorrente nella decisione 27 novembre 2002, 2005/471/CE;
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condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente deduce sei motivi a sostegno della sua impugnazione.
Con il primo motivo, la società ricorrente fa valere, in via principale, che il Tribunale ha snaturato i fatti sottoposti al suo apprezzamento, in quanto avrebbe statuito che la Commissione aveva potuto validamente affermare l'esistenza stessa delle infrazioni mediante riferimento ad una presunta situazione ambientale di illecito scambio di informazioni atta a restringere la concorrenza ed a stabilizzare il mercato dei pannelli in cartongesso.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione delle regole in materia di onere della prova, del principio della presunzione di innocenza e del suo corollario, il principio «in dubio pro reo», in quanto il Tribunale avrebbe ritenuto che la Commissione avesse provato la partecipazione di essa ricorrente ad un'infrazione unitaria, complessa e continuata, malgrado che mancassero proprio le prove atte a dimostrare l'esistenza e la durata dell'infrazione.
Con il suo terzo motivo, la ricorrente deduce la violazione, da parte del Tribunale, dell'obbligo di motivazione nonché del principio di parità di trattamento, avendo esso convalidato la tesi della Commissione che affermava la sufficienza di una serie di elementi di prova al fine di dimostrare l'avvenuta perpetrazione dell'infrazione da parte di essa ricorrente, mentre invece questi stessi elementi di prova sarebbero stati giudicati insufficienti per affermare la responsabilità di una società concorrente per la medesima infrazione.
Con il suo quarto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato i principi di proporzionalità e di parità di trattamento in quanto non avrebbe censurato l'importo di base dell'ammenda inflitta, che sarebbe stato fissato dalla Commissione senza tener conto del fatturato della Lafarge e delle sue quote di mercato in rapporto a quelle dei suoi concorrenti.
Con il suo quinto motivo, la ricorrente addebita al Tribunale di essere incorso in vari errori di diritto e di essere venuto meno all'obbligo di motivazione che gli incombe, in quanto avrebbe statuito che la Commissione era legittimata a maggiorare l'ammenda inflitta ad essa ricorrente a titolo della recidiva, mentre invece non sussisteva né una base giuridica, né una condanna definitiva idonea a giustificare tale maggiorazione. Così facendo, il Tribunale avrebbe violato tanto il principio generale della legalità delle pene quanto quelli di certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia.
Infine, con il suo sesto ed ultimo motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale è incorso in un errore di diritto statuendo che la Commissione era legittimata a maggiorare l'importo di base dell'ammenda a titolo di effetto dissuasivo, mentre invece avrebbe dovuto prendere in considerazione l'importo finale di quest'ultima al fine di valutare l'opportunità o meno di maggiorare l'ammenda in vista di tale effetto.
(1) Regolamento del Consiglio 7 febbraio 1962, n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato (GU 13, pag. 204).
(2) Regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
(3) Decisione della Commissione 27 novembre 2002 (caso COMP/E-1/37.152 — Cartongesso) (GU 2005, L 166, pag. 8).
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