8.11.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 285/30
Impugnazione proposta il 23 settembre 2008 da Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 9 luglio 2008, causa T-429/04, Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov/Consiglio, Commissione
(Causa C-419/08 P)
(2008/C 285/50)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Trubowest Handel GmbH, Viktor Makarov (rappresentanti: avv.ti K. Adamantopoulos, E. Petritsi, dikigoroi)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che la Corte voglia:
—
annullare nella sua interezza la sentenza del Tribunale di primo grado;
—
accogliere, decidendo definitivamente nel merito, la richiesta di risarcimento ai sensi dell'articolo 288 CE presentata avanti il Tribunale di primo grado o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale;
—
ordinare al Consiglio ed alla Commissione di pagare, oltre alle proprie spese, tutte le spese sostenute dai ricorrenti nel corso del presente procedimento e nel procedimento dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
I ricorrenti affermano che la sentenza impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi:
1)
Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nell'interpretazione ed applicazione del diritto comunitario con riferimento alle condizioni in base alle quali la Comunità può incorrere in responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 288, secondo comma, CE. In primo luogo, si afferma che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto nei limiti in cui il Tribunale non ha assolutamente tenuto conto della lamentata condotta illegittima per stabilire il nesso di causalità e non ha esaminato la stessa nel suo contesto giuridico, sebbene avrebbe dovuto condurre tale analisi al fine di determinare la responsabilità giuridica della Comunità. Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto omettendo di valutare correttamente, ai sensi del diritto comunitario, l'esistenza di un nesso diretto di causalità tra la condotta delle istituzioni comunitarie ed il conseguente danno subito dai ricorrenti e giudicando che non esistesse un nesso di causalità non sufficientemente diretto tra la condotta delle istituzioni comunitarie ed il conseguente danno, argomentando che o i ricorrenti avevano omesso di dimostrare di aver fatto uso di una ragionevole diligenza e/o che l'illecito era ascrivibile unicamente alle autorità tedesche.
2)
Il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto nel dichiararsi incompetente con riferimento alle azioni riguardanti le somme di 118 058,46 EUR, 277 939,37 EUR e le spese legali, per le quali i rimedi giurisdizionali nazionali sono stati esauriti in seguito all'esercizio del diritto di transigere. Conseguentemente, i ricorrenti non godono di alcun rimedio effettivo e sono penalizzati per aver esercitato il loro diritto di concludere una transazione ai sensi del codice civile tedesco, nonostante in questa fattispecie sia coinvolta una responsabilità della Comunità. In tale contesto si afferma che il Tribunale ha distorto i fatti e le prove dichiarando che i ricorrenti non avevano prodotto alcuna prova a sostegno del ruolo svolto, da una parte, dalla Comunità e dalle autorità russe e, dall'altra, dai procedimenti penali, nella conclusione della transazione.
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