6.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 313/16
Ricorso presentato il 24 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-423/08)
(2008/C 313/23)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Aresu e A. Caeiros, agenti)
Convenuta: Repubblica italiana
Conclusioni
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Constatare che la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi che le incombono in virtù degli articoli 2, 6, 9, 10 e 11 dei regolamenti (CE, Euratom) n. 1552/89 (1) del Consiglio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità, e n. 1150/2000 (2) del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, nonché dell'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (3) dei Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, a causa dell'inosservanza dei termini per l'iscrizione delle risorse proprie comunitarie in caso di riscossione a posteriori e del conseguente tardivo versamento di queste ultime alle Comunità;
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Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.
Motivi e principali argomenti
La Commissione rimprovera alle Autorità italiane il mancato rispetto, in casa di riscossione a posteriori di risorse doganali, dei termini per l'iscrizione delle risorse proprie previsti dalla regolamentazione comunitaria applicabile in materia, nella misura in cui tali Autorità accordano al soggetto passivo una proroga (di sessanta giorni) ai fini della consultazione del verbale di contestazione, prima di procedere al calcolo dei diritti all'importazione, col risultato di ingenerare ritardi nell'accreditamento delle risorse proprie comunitarie in questione. Tale fenomeno è emerso nel corso di un controllo delle risorse proprie effettuato in Italia dal 6 al 10 novembre 2000.
Ora, secondo la Commissione tale prassi operativa non risulta compatibile con le vigenti disposizioni comunitarie in materia di riscossione a posteriori. Infatti, le condizioni per l'accertamento dei diritti sono soddisfatte non appena le Autorità nazionali redigono il verbale in cui si informa il soggetto passivo dell'importo dei diritti da riscuotere, in quanto tale documento indica al contempo il nome del debitore e l'importo dei diritti da riscuotere. Nella misura in cui in Italia i diritti sono accertati e registrati soltanto allo scadere del termine concesso al soggetto passivo per contestare la rettifica dei diritti notificatagli, la regolamentazione nazionale interessata non è conforme alle pertinenti disposizioni comunitarie, e può dar luogo a ritardi, nella fattispecie per quanto concerne la data di messa a disposizione delle risorse proprie comunitarie.
(1) GU L 155, pag. 1.
(2) GU L 130, pag. 1.
(3) GU L 302, pag. 1.
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