20.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 327/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Belgique) il 26 settembre 2008 — Enviro Tech (Europe) Ltd/Stato belga
(Causa C-425/08)
(2008/C 327/21)
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Conseil d'État
Parti
Ricorrente: Enviro Tech (Europe) Ltd
Convenuto: Stato belga
Questioni pregiudiziali
Questione 1
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Se la direttiva 2004/73/CE (1), nella parte in cui classifica l'nPB come sostanza facilmente infiammabile (R 11) sulla base di un'unica prova effettuata alla temperatura di – 10 °C, sia conforme alla direttiva quadro 67/548/CEE (2), e più in particolare all'allegato V, punto A.9, della stessa, che fissa le modalità di determinazione del punto di infiammabilità.
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Se la direttiva 2004/73/CE, nella parte in cui classifica l'nPB come sostanza tossica per il ciclo riproduttivo di categoria 2 (R 60), da un lato, senza un'evidenza chiara, risultante da adeguati studi sugli animali, di effetti tossici osservati tali da giustificare la forte presunzione che l'esposizione dell'uomo a tale sostanza possa comportare effetti tossici sullo sviluppo e, dall'altro, sulla base di prove da cui emergono effetti tossici solo sugli animali esposti a una concentrazione di 250 PPM, ossia undici volte la concentrazione massima e quaranta volte la concentrazione media di nPB cui è esposto l'uomo in occasione della manipolazione del prodotto, sia conforme alla direttiva quadro 67/548/CEE, e più in particolare all'allegato VI, punto 4.2.3, della stessa.
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Se la direttiva 2004/73/CE, nella parte in cui classifica l'nPB come sostanza facilmente infiammabile (R 11) e tossica per il ciclo riproduttivo di categoria 2 (R 60) in base al principio di precauzione, senza rispettare i metodi e i criteri stabiliti negli allegati V e VI della direttiva 67/548/CEE, sia conforme a quest'ultima direttiva quadro, e più in particolare ai suoi allegati V e VI.
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Se la direttiva 2004/73/CE, nella parte in cui classifica l'nPB come sostanza facilmente infiammabile (R 11) e tossica per il ciclo riproduttivo di categoria 2 (R 60) sulla base di prove diverse da quelle effettuate su prodotti concorrenti, in particolare gli alogeni clorati, e in violazione del principio di proporzionalità, sia conforme alla direttiva quadro 67/548/CEE.
Questione 2
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Nel caso in cui la direttiva 2004/73/CE non sia conforme alla direttiva 67/548/CEE, se il Regno del Belgio avrebbe dovuto astenersi dal recepire nel diritto interno la classificazione dell'nPB risultante dalla direttiva 2004/73/CE, o addirittura discostarsi da tale classificazione, malgrado il fatto che, ai sensi dell'art. 2 della direttiva 2004/73/CE, «[g]li Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 ottobre 2005».
(1) Direttiva della Commissione 29 aprile 2004, 2004/73/CE, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 152, pag. 1).
(2) Direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU 196, pag. 1).
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