6.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 313/16
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank 's-Gravenhage (Paesi Bassi) il 29 settembre 2008 — Monsanto Technology LLC/1. Cefetra BV, 2. Cefetra Feed Service BV, 3. Cefetra Futures BV e 4. Repubblica argentina e Miguel Santiago Campos, agente nella sua funzione di Segretario di stato per l'Agricoltura, Allevamento, Pesca e Alimenti, e Monsanto Technology LLC/1. Vopak Agencies Rotterdam BV e 2. Alfred C. Toepfer International GmbH
(Causa C-428/08)
(2008/C 313/24)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank 's-Gravenhage
Parti
Ricorrente: Monsanto Technology LLC
Convenuti:
1.
Cefetra BV
2.
Cefetra Feed Service BV
3.
Cefetra Futures BV
4.
Repubblica argentina, e Miguel Santiago Campos, agente nella sua funzione di Segretario di stato per l'Agricoltura, Allevamento, Pesca e Alimenti
Ricorrente: Monsanto Technology LLC
Convenuti:
1.
Vopak Agencies Rotterdam BV
2.
Alfred C. Toepfer International GmbH
Questioni pregiudiziali
1)
Se l'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE (1), sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU 1998, L 213, pagg. 13-21) debba essere interpretato nel senso che la protezione da esso attribuita può essere invocata anche in una situazione come quella in esame nel presente procedimento, in cui il prodotto (la sequenza DNA) fa parte di un materiale importato nell'Unione europea (farina di soja) e nel momento dell'asserita violazione non svolge la sua funzione, ma l'ha svolta o potrebbe nuovamente svolgerla dopo che è stato isolato dal materiale ed è stato immesso nella cellula di un organismo.
2)
Se si presume la presenza della sequenza del DNA descritta nella conclusione 6 del brevetto, numero EP 0 546 090, nella farina di soja importata nella Comunità dalla Cefetra e dalla ACTI e se si presume che il DNA è incorporato nella farina di soja ai sensi dell'art. 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU 1998, L 213, pagg. 13-21) e che non svolge più in essa la sua funzione:
se la protezione descritta di un brevetto per materiale biologico, attribuita dalla direttiva e segnatamente dall'art. 9, osti a che la normativa nazionale sui brevetti riconosca (inoltre) protezione assoluta al prodotto (il DNA) come tale, a prescindere dal fatto che il DNA svolga o meno la sua funzione, e se la protezione attribuita dall'art. 9 debba pertanto essere considerata esaustiva nella situazione menzionata in quell'articolo, in cui il prodotto consiste nell'informazione genetica o contiene siffatta informazione, prodotto che è incorporato nel materiale, nel quale materiale è inclusa l'informazione genetica.
3)
Se ai fini della soluzione della questione che precede faccia differenza il fatto che il brevetto numero EP 0 546 090 sia stato richiesto e rilasciato (il 19 giugno 1996) prima dell'adozione della direttiva 98/44, e che ad un siffatto prodotto prima dell'adozione della direttiva venisse attribuita protezione assoluta ai sensi della normativa nazionale sui brevetti.
4)
Se ai fini della soluzione delle questioni precedenti si possa utilizzare l'accordo TRIPS, e segnatamente i suoi artt. 27 e 30.
(1) GU L 213, pag. 13.
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