22.11.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 301/28
Ricorso proposto il 30 settembre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica di Polonia
(Causa C-435/08)
(2008/C 301/43)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson e M. Owsiany-Hornung, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare che, avendo escluso tutte le imbarcazioni da diporto dal campo di applicazione del decreto del Ministro per le infrastrutture 13 dicembre 2002, recante requisiti particolari per la sicurezza della navigazione marittima con cui sono state trasposte in diritto nazionale talune disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, 27 giugno 2002, 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva del Consiglio 93/75/CEE (1); nonché a causa dell'adozione delle disposizioni contenute nell'art. 3.3 del decreto del Ministro per le infrastrutture 12 maggio 2003 in materia di notifica delle informazioni da parte dell'armatore di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti con cui è stato trasposto in diritto nazionale l'art. 13 della direttiva 2002/59/CE e che rende possibile agli armatori di navi in uscita da un porto polacco, qualora al momento di lasciare il porto non sia noto il nome del porto di destinazione o il luogo di ormeggio, la notifica delle informazioni generali sulla nave nonché delle informazioni sul suo carico (determinate nell'allegato, punto 3, della direttiva 2002/59/CE) solo quando è stabilita la rotta della nave, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza degli artt. 2 e 13 della stessa direttiva,
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condannare la Repubblica di Polonia alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza degli artt. 2 e 13 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva del Consiglio 93/75/CEE.
La Repubblica di Polonia non ha attuato correttamente l'art. 2 della direttiva 2002/59/CE che esclude dal suo ambito di applicazione «le navi da pesca, le navi tradizionali e le imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 45 metri».
Il punto 2 di cui all'art. 2.1 del decreto del Ministro per le infrastrutture 13 dicembre 2002 recante requisiti particolari per la sicurezza della navigazione marittima, con cui sono state trasposte in diritto nazionale talune disposizioni della direttiva, va al riguardo al di là delle medesime, poiché esclude dall'ambito di applicazione tutte le imbarcazioni da diporto. La Commissione avverte che una limitazione siffatta dell'ambito di applicazione della direttiva è in contrasto col disposto dell'art. 2 di quest'ultima.
Inoltre la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi incombentile in forza dell'art. 13 della direttiva 2002/59/CE. L'art. 13, n. 1, della direttiva dispone che «l'esercente, l'agente o il comandante di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, che trasporta merci pericolose o inquinanti e lascia un porto di uno Stato membro notifica, al più tardi al momento della partenza della nave, le informazioni di cui all'allegato I, parte 3, all'autorità competente designata da tale Stato membro».
Un obbligo analogo è disposto dall'art. 3.1 del decreto del Ministro per le infrastrutture 12 maggio 2003 in materia di notifica delle informazioni da parte dell'armatore di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti. Tuttavia l'art. 3.3 di tale decreto dispone che «qualora al momento di lasciare il porto non sia noto il nome del porto di destinazione o il luogo di ormeggio, tale informazione […] viene notificata al più tardi quando è stabilita la rotta della nave».
Tale possibilità non è quindi limitata al caso particolare di cui all'art. 13, n. 2, della direttiva (nave proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto di uno Stato membro o verso un luogo di ormeggio situato nelle acque territoriali di uno Stato membro). Siffatta deroga relativa al momento della notifica delle informazioni è, ad avviso della Commissione, in contrasto con l'art. 13 della direttiva.
(1) GU L 208, del 5.8.2002, pagg. 10-27.
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