6.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 313/19
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Brussel (Belgio) il 6 ottobre 2008 — VZW Vlaamse Federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, IJsbereiders en Chocoladebewerkers «VEBIC», altre parti: Raad voor de Mededinging en Minister van Economie
(Causa C-439/08)
(2008/C 313/28)
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Hof van Beroep te Brussel
Parti
Ricorrente: VZW Vlaamse Federatie van verenigingen van Brood- en Banketbakkers, IJsbereiders en Chocoladebewerkers «VEBIC»
Altre parti: Raad voor de Mededinging en Minister van Economie
Questioni pregiudiziali
1)
Se il [regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003 (1), concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato e in particolare gli artt. 2, 15, n. 3 e 35, n. 1] (…) debba essere interpretato nel senso che direttamente da esse le autorità nazionali della concorrenza traggono la possibilità di formulare osservazioni scritte sui motivi formulati nel contesto di un procedimento di impugnazione di una loro decisione, e possono anche avanzare motivi di fatto e di diritto, con la conseguenza che questa possibilità non può essere esclusa da uno Stato membro.
2)
Se le stesse disposizioni debbano essere interpretate nel senso che, per un'applicazione efficace delle norme di concorrenza, volte alla tutela dell'interesse generale, le autorità pubbliche di vigilanza designate come autorità garanti della concorrenza abbiano non solo la possibilità, ma anche l'obbligo di partecipare ad un procedimento d'impugnazione avverso decisioni da esse adottate, esponendo le loro argomentazioni sui motivi di fatto e di diritto avanzati.
3)
In caso di soluzione affermativa delle questioni 1) e 2), se siffatte disposizioni debbano essere interpretate nel senso che, in assenza di disposizioni nazionali relative alla partecipazione dell'autorità garante della concorrenza al procedimento d'impugnazione, e allorché siano state designate diverse autorità, l'autorità competente per le decisioni elencate all'art. 5 del regolamento sia anche quella che interviene nel procedimento d'impugnazione avverso la sua decisione.
4)
Se le soluzioni delle questioni che precedono siano diverse nel caso in cui l'autorità garante della concorrenza, in base alla normativa nazionale, operi quale organo giurisdizionale e/o quando la decisione finale è stata adottata a conclusione di un'istruttoria svolta da un organo, facente parte di siffatto organo giurisdizionale, incaricato di redigere le censure e una bozza di decisione.
(1) GU L 1, pag. 1.
Full & Egal Universal Law Academy