10.1.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 6/10
Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania
(Causa C-442/08)
(2009/C 6/17)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Caeiros e B. Kotschy, in qualità di agenti)
Convenuta: Repubblica federale di Germania
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
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Dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, 6, 9, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) del Consiglio 29 maggio 1989, n. 1552, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (1), ovvero in forza del regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 maggio 2000, n. 1150, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità (2), nella parte in cui:
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ha lasciato cadere in prescrizione crediti doganali nonostante l'ottenimento di una comunicazione effettuata in base alla mutua assistenza tra amministrazioni, versando tardivamente le risorse proprie corrispondenti,
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si è rifiutata di versare gli interessi di mora maturati.
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Condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.
Motivi e principali argomenti
A decorrere dal 1994 venivano importati dalla Germania in Ungheria autoveicoli nell'ambito del trattamento tariffario preferenziale istituito con l'accordo europeo tra la Comunità europea e l'Ungheria. Con comunicazione di mutua assistenza del 26 giugno 1998, l'Ufficio europeo per la lotta contro le frodi (in prosieguo: l'«OLAF») informava gli Stati membri che le autorità ungheresi, dopo aver proceduto a controlli a posteriori, avevano ritenuto invalide le dichiarazioni di origine per 58 006 veicoli (di cui 19 123 provenienti dalla Germania). Con successiva comunicazione, la cui versione inglese veniva inviata alle autorità tedesche il 13 luglio 1998 e la relativa traduzione tedesca il 18 agosto seguente, l'OLAF trasmetteva i documenti e i dati relativi a tale comunicazione di mutua assistenza, tra i quali, segnatamente, la lettera del 26 maggio 1998 con la quale le autorità ungheresi avevano informato l'OLAF in merito ai risultati dei controlli a posteriori ed aveva fatto presente che il costruttore ungherese aveva impugnato le decisioni delle autorità medesime dinanzi all'autorità giudiziaria ungherese. Con nuova comunicazione di mutua assistenza del 27 ottobre 1999, l'OLAF informava gli Stati membri in merito ai risultati di tale procedimento giudiziario. Il riesame delle dichiarazioni di origine, divenuto necessario a seguito della decisione dell'autorità giudiziaria ungherese, aveva condotto alla conferma dell'invalidità delle dichiarazioni di origine per 30 771 veicoli.
Dai risultati di una missione di controllo delle risorse proprie, effettuato dalla Commissione in Germania, e dalle informazioni delle autorità tedesche emergeva che queste ultime avevano lasciato cadere in prescrizione dazi doganali in ragione di 408 735,53 EUR sull'importazione di veicoli in ordine ai quali era stata confermata l'invalidità delle dichiarazioni di origine, anche a seguito del riesame conseguente alla decisione dell'autorità giudiziaria ungherese. Se è pur vero che le autorità tedesche hanno versato, su domanda della Commissione, le risorse proprie dovute a titolo di crediti doganali prescritti in data 31 ottobre 2005, vale a dire a seguito della scadenza del temine previsto dal regolamento n. 1552/89 (ovvero dal regolamento n. 1150/2000), esse si sono tuttavia rifiutate di versare gli interessi di mora dovuti a seguito del tardivo versamento delle dette risorse proprie.
La Commissione fonda il presente ricorso su due principali censure, da un lato, il tardivo versamento delle risorse proprie e, dall'altro, il rifiuto di versamento degli interessi di mora ivi afferenti. Infatti, a parere della Commissione, quanto meno a partire dal 18 agosto 1998 (data della comunicazione dell'ultima versione linguistica dei documenti dati relativi alla comunicazione della mutua assistenza del 26 luglio 1998), tutti gli Stati membri erano in grado di individuare i debitori dei dazi doganali, nonché di determinare gli importi dovuti, e avrebbero quindi dovuto, quanto meno a decorrere da tale data, prendere le misure necessarie ai fini del recupero a posteriori degli importi dei dazi di cui trattasi, nonché ai fini dell'accertamento delle risorse proprie corrispondenti e provvedere al loro versamento. Considerando un termine ragionevole di 3 mesi per l'attuazione di tali misure, la Commissione ritiene che gli Stati membri rimasti inerti debbano rispondere per i dazi doganali prescritti a decorrere dal 18 novembre 1998.
Quanto alla prima censura della Commissione, relativa al tardivo versamento delle risorse proprie, dalle pertinenti disposizioni del regolamento n. 1552/89 (ovvero del regolamento n. 1150/2000, nonché dalla giurisprudenza della Corte emerge che gli Stati membri sono tenuti ad accertare le risorse proprie e ciò a prescindere dal fatto che gli importi dei dazi doganali siano stati contabilizzati o meno ovvero a prescindere dal fatto che i relativi importi abbiano potuto essere recuperati o meno presso il relativo debitore. In linea di principio, il sorgere di un debito doganale fa parimenti sorgere il diritto per le Comunità al versamento delle tradizionali risorse proprie corrispondenti, anche quando non siano stati effettuati né la registrazione contabile degli importi dei dazi né il loro prelievo a posteriori presso il debitore. Il momento in cui sorge l'obbligo di accertare le risorse proprie dipende dal momento in cui le autorità doganali nazionali sono in grado di calcolare l'importo delle risorse proprie risultanti da un debito doganale e di individuare il relativo debitore.
Nel caso in cui le merci siano state importate con dichiarazioni di origine dichiarate invalide a seguito di un controllo a posteriori, la condotta delle autorità doganali degli Stati membri non può essere stabilita sulla base della relativa normativa dello Stato terzo interessato. Atteso che nemmeno il protocollo n. 4 dell'accordo di associazione tra la Comunità europea e l'Ungheria contiene disposizioni in tale senso, occorre ricercare in altre fonti del diritto comunitario gli obblighi di condotta per gli Stati in caso di comunicazione di risultati di controllo a posteriori che mettano in dubbio la provenienza delle merci. In tal senso, l'art. 78, n. 3, del regolamento n. 2913/92 prevede che le autorità doganali degli Stati membri prendano le misure necessarie per ristabilire la situazione tenendo conto dei nuovi elementi di cui dispongono. Il detto regolamento impone parimenti agli Stati membri di procedere nel più breve termine possibile alla riscossione del credito doganale, e ciò con riguardo sia alla prima fase di tale procedimento, consistente nella registrazione contabile dei dazi doganali, sia con riguardo alla fase di recupero nei confronti del debitore.
Inoltre, a termini dell'art. 244 del regolamento n. 2913/92, la proposizione di azione giudiziaria avverso una decisione adottata dalle autorità doganali degli Stati membri non è sospensiva dell'esecutività della medesima, salvo casi eccezionali. L'eventuale sospensione dell'esecuzione è subordinata, in linea generale, al deposito di una garanzia. Conseguentemente, a parere della Commissione, quando il sorgere del credito doganale risulti dalla dichiarazione di invalidità delle dichiarazioni d'origine, a seguito di un controllo a posteriori, la proposizione di un'azione giudiziaria non può impedire il recupero (a posteriori) dei dazi. Considerato che le merci sono state già importate nella Comunità e che il procedimento giudiziario può durare anni, la sospensione dell'esecuzione potrebbe pregiudicare in modo considerevole il recupero del credito doganale in caso di rigetto dell'azione.
Infine, quanto alla seconda censura della Commissione, relativa al rifiuto di versamento degli interessi di mora, dall'art. 11 del regolamento n. 1552/89 ovvero dal regolamento n. 1150/2000, nonché dalla giurisprudenza della Corte emerge che gli Stati membri sono tenuti al versamento di tali interessi, anche in caso di omesso accertamento di risorse proprie. Nella specie, l'importo delle risorse proprie controverso avrebbe dovuto essere versato non oltre il termine di due mesi successivi al 18 novembre 1998, vale a dire il primo giorno lavorativo successivo al giorno 19 di tale mese (ossia il 20 gennaio 1999). Tuttavia, poiché le autorità tedesche vi hanno provveduto solamente in data 31 ottobre 2005, la Repubblica federale di Germania è in mora ed è conseguentemente tenuta al versamento dei relativi interessi.
(1) GU L 155, pag. 1.
(2) GU L 130, pag. 1.
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