10.1.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 6/11
Ricorso proposto il 7 ottobre 2008 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese
(Causa C-443/08)
(2009/C 6/18)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e J.-B. Laignelot, agenti)
Convenuta: Repubblica francese
Conclusioni della ricorrente
—
dichiarare che, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per recepire in modo corretto l'art. 2, punti 3 e 4 e l'art. 4, n. 4, della direttiva del Consiglio 11 marzo 1999, 1999/13/CE, sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (1), per quanto riguarda la definizione delle nozioni di «piccolo impianto» e di «modifica sostanziale» e gli obblighi applicabili agli impianti esistenti, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di predetta direttiva;
—
condannare la Repubblica francese alle spese.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente fa valere che le nozioni di «piccolo impianto» e di «modifica sostanziale», quali definite dall'art. 2, punti 3 e 4, della direttiva 1999/13/CE, sono indispensabili per assicurare un'applicazione armonizzata ed efficace della suddetta direttiva in quanto precisano gli obblighi applicabili a talune categorie di impianti industriali contemplati dalla direttiva. Orbene, il recepimento della direttiva nell'ordinamento francese comporterebbe, a tal riguardo, numerose lacune, poiché la convenuta non avrebbe dato alcuna definizione della nozione di «piccolo impianto», mentre la sua definizione della nozione di «modifica sostanziale» non terrebbe conto delle soglie di aumento delle emissioni di composti organici volatili, superate le quali una modifica dell'impianto deve essere considerata sostanziale.
La ricorrente deplora anche la mancanza di precisione e di chiarezza relativamente all'attuazione dell'art. 4, n. 4, della direttiva in merito agli obblighi applicabili alle modifiche sostanziali apportate agli impianti esistenti. Essendo le norme relative agli impianti nuovi più rigide rispetto a quelle applicabili ai vecchi impianti, occorrerebbe, infatti, stabilire una normativa più chiara anche nel caso in cui un impianto esistente subisce modifiche importanti, al fine di garantire l'effetto utile della direttiva, intesa a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente.
(1) GU L 85, pag. 1.
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