20.12.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 327/15
Impugnazione proposta l'8 ottobre 2008 dalla Região autónoma dos Açores avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione) 1o luglio 2008, causa T-37/04, Região Autónoma dos Açores/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-444/08 P)
(2008/C 327/26)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Região Autónoma dos Açores (rappresentanti: M. Renouf, Solicitor, C. Bryant, Solitor, H. Mercer QC)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee, Regno di Spagna, Seas at Risk VZW, WWF — World Wide Fund for Nature, Stichting Greenpeace Council
Conclusioni del ricorrente
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale 1o luglio 2008, causa T-37/04;
—
dichiarare ricevibile il ricorso nella causa T-37/04;
—
annullare gli artt. 3 e 11 dell'allegato del regolamento del Consiglio n. 1954/2003 (1) in quanto a) dispongono che lo sforzo di pesca ai sensi del regolamento sia determinato solamente con riferimento alle specie bersaglio e alla zona CIEM/Copace e non anche al tipo di attrezzo da pesca utilizzato, sia esso fisso o trainato; e b) escludono le specie di acque profonde (ad esempio quelle specie demersali contemplate dal regolamento n. 2347/2002 (2)) dall'ambito di applicazione degli artt. 3 e 11 del regolamento del Consiglio n. 1954/2003;
—
annullare l'art. 15 del regolamento del Consiglio n. 1954/2003 in quanto l'abrogazione dei regolamenti nn. 685/95 (3) e 2027/95 (4): a) sopprime i) la competenza della Comunità a determinare lo sforzo di pesca con riferimento non solo alle specie bersaglio e alla zona CIEM/Copace, ma anche con riferimento al tipo di attrezzo da pesca utilizzato e, ii) la fissazione dello sforzo di pesca, come effettuata dal regolamento n. 2027/95; b) sopprime i) la competenza a determinare lo sforzo di pesca annuo massimo per zona relativamente alle specie di acque profonde (ad esempio le specie demersali contemplate dal regolamento n. 2347/2002 e ii) la fissazione di uno sforzo di pesca annuo massimo, come effettuata dal regolamento n. 2027/95; e c) sopprime il divieto d'accesso dei pescherecci spagnoli nelle acque delle Azzorre per la pesca di tonno o di tonnidi;
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annullare l'art. 5, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1954/2003 in quanto non mantiene in essere il divieto d'accesso dei pescherecci spagnoli nelle acque delle Azzorre per la pesca di tonno o di tonnidi;
—
rinviare la causa al Tribunale ove la Corte ritenga che lo stato degli atti non le consenta di statuire definitivamente sulla controversia; e
—
condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese sostenute dalla Regione autonoma delle Azzorre (Região Autónoma dos Açores) nel giudizio in primo grado e nel presente procedimento d'impugnazione.
Motivi e principali argomenti
Il ricorrente fonda la sua impugnazione della soprammenzionata sentenza del Tribunale su sette motivi.
In primo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando che la tutela conferita al ricorrente ai sensi dell'art. 299, n. 2, CE non è sufficiente a stabilire che la ricorrente sia individualmente interessata dalle disposizioni contestate.
In secondo luogo, il Tribunale ha concluso erroneamente che solo gli Stati membri, e non gli enti locali, hanno il diritto di difendere l'interesse generale del loro territorio.
In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto non distinguendo le considerazioni ambientali da quelle economiche.
In quarto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando che le disposizioni contestate non avrebbero comportato effetti pregiudizievoli per gli stock ittici e per l'ambiente marino nelle Azzorre e, di conseguenza, per la sopravvivenza del settore della pesca nella regione.
In quinto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando che l'effetto delle disposizioni contestate sui poteri legislativi ed esecutivi della ricorrente non ha comportato che la ricorrente sia individualmente interessata dalle disposizioni.
In sesto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto constatando che il ricorso della ricorrente era irricevibile, poiché essa non aveva a disposizione altri mezzi di ricorso.
In settimo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto omettendo di prendere in considerazione, cumulativamente e separatamente, i fattori su cui la ricorrente si è basata.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 4 novembre 2003, n. 1954, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (GU L 289, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 2347, che stabilisce le disposizioni specifiche di accesso e le relative condizioni per la pesca di stock di acque profonde (GU L 351, pag. 6).
(3) Regolamento (CE) del Consiglio, del 27 marzo 1995, n. 685, relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 71, pag. 5).
(4) Regolamento (CE) del Consiglio 15 giugno 1995, n. 2027, che istituisce un regime di gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie (GU L 199, pag. 1).
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