10.1.2009
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 6/12
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 16 ottobre 2008 — Helmut Müller GmbH/Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
(Causa C-451/08)
(2009/C 6/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrente: Helmut Müller GmbH
Convenuta: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben
Questioni pregiudiziali
1)
Se ai fini della sussistenza di un appalto pubblico di lavori ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1) occorra che l'opera, intesa in senso oggettivo o materiale, sia acquisita dall'amministrazione aggiudicatrice e costituisca per essa un vantaggio economico diretto.
2)
Nel caso in cui la definizione dell'appalto pubblico di lavori di cui all'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18/CE, non consenta di prescindere dall'elemento dell'acquisizione: se, nell'ambito della seconda variante di tale disposizione, debba ammettersi che si ha un'acquisizione allorché per l'amministrazione aggiudicatrice i lavori siano funzionali al soddisfacimento di un determinato scopo pubblico (per esempio, contribuiscono allo sviluppo urbanistico di una frazione comunale) e dall'appalto scaturisca per l'amministrazione aggiudicatrice l'onere di assicurare che lo scopo pubblico sia raggiunto e che l'opera permanga in futuro al servizio di tale scopo.
3)
Se la nozione di appalto pubblico di lavori, nella prima e seconda variante di cui all'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18/CE, richieda che l'imprenditore si obblighi direttamente o indirettamente all'esecuzione delle opere, e, eventualmente, che si tratti di un obbligo giuridicamente esigibile.
4)
Se la nozione di appalto pubblico di lavori, nella terza variante di cui all'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18/CE, richieda che l'imprenditore si obblighi all'esecuzione di opere oppure che queste ultime costituiscano l'oggetto dell'appalto.
5)
Se rientrino nella nozione di appalto pubblico di lavori di cui alla terza variante dell'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18/CE gli appalti attraverso i quali, tramite le esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice, deve essere garantito che l'opera realizzanda sia al servizio di uno scopo pubblico, e attraverso i quali viene conferita all'aggiudicatrice (in forza di una clausola contrattuale) la facoltà di assicurare (nel proprio interesse indiretto) la destinazione pubblica dell'opera.
6)
Se la condizione delle «esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice» di cui all'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18 sia soddisfatta quando i lavori devono essere eseguiti conformemente a progetti esaminati ed approvati dall'amministrazione aggiudicatrice.
7)
Se debba escludersi la sussistenza di una concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 1, n. 3, della direttiva 2004/18 qualora il concessionario sia proprietario dell'immobile sul quale l'opera deve essere, è stata, o sarà, realizzata, oppure qualora la concessione di lavori venga rilasciata a tempo indeterminato.
8)
Se la direttiva 2004/18 debba applicarsi — con il conseguente obbligo per l'amministrazione aggiudicatrice di indire una gara — anche nel caso in cui la cessione di un immobile ad opera di un terzo e l'aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori avvengono in forma differita, qualora al momento della stipulazione del negozio giuridico concernente l'immobile l'appalto pubblico di lavori non sia stato ancora aggiudicato, ma l'amministrazione aggiudicatrice si sia già prefissata l'obiettivo di aggiudicare tale appalto.
9)
Se due negozi giuridici, aventi ad oggetto rispettivamente la cessione di beni immobili e un appalto pubblico di lavori, che sono distinti tra loro, eppure connessi, debbano essere valutati come un insieme unitario dal punto di vista della normativa sugli appalti nel caso in cui, al momento della stipulazione del contratto di cessione di beni immobili, l'aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori fosse già prevista, e le parti contraenti avessero consapevolmente messo in atto una stretta connessione tra i contratti dal punto di vista materiale, e, eventualmente, temporale (v. sul punto sentenza della Corte di giustizia 10 novembre 2005, causa C-29/04, detta «Stadt Mödling»).
(1) GU L 134, pag. 114.
Full & Egal Universal Law Academy